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Luglio 2018

Testamento Biologico e disposizioni anticipate di trattamento

Dopo qualche mese dall’approvazione della legge si susseguono le delibere delle giunte comunali per l’approvazione e l’istituzione dei registri per il testamento biologico dei cittadini, o meglio più correttamente le disposizioni anticipate DAT.

Cosa sono esattamente le DAT 

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n. 219 del 2017, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, meglio conosciuta come “legge sul testamento biologico” anche se tuttavia tale termine è improprio. La DAT è infatti sostanzialmente una dichiarazione che consente di accettare o rifiutare trattamenti sanitari accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche e di poter esprimere la propria volontà in merito.

Le disposizioni non sono volte né a porre fine alla vita, né ad incidere sulla salute, ma a scegliere in riferimento alla qualità della propria vita quando questa è ormai irrimediabilmente compromessa, con una maggiore attenzione alla volontà del paziente e valorizzando la relazione medico-ammalato

Attualmente, in assenza di volontà espressa, la scelta spetta ai familiari più stretti.

La possibilità di autodeterminarsi -sia che si scelga per la prosecuzione delle cure che per la loro interruzione- va tutelata in quanto scelta soggettiva irrinunciabile.

 

Come fare le DAT, chi è il fiduciario, qual è il ruolo del medico

Sottoscrivere un testamento biologico in Italia per le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), adesso, significa decidere, in un momento in cui si è ancora capaci di intendere e volere, quali trattamenti sanitari si intenderanno accettare o rifiutare nel momento in cui subentrerà un’incapacità di intendere e di volere.

Con le DAT la legge riconosce rilevanza e validità alle direttive del soggetto volte a regolare situazioni nelle quali il soggetto stesso potrebbe trovarsi, nell’eventualità in cui lo stesso non sia capace di intendere e volere e non sia quindi in grado di esprimere un valido consenso.

 

Come detto, l’espressione “testamento biologico” risulta impropria, in quanto, per definizione, “testamento” è il termine indicato per individuare il negozio giuridico destinato a produrre i propri effetti in seguito alla morte del soggetto che abbia manifestato la sua volontà. In questo caso, al contrario, trattasi di disposizioni anticipate, volte a produrre effetti in un momento anteriore alla morte, per il caso in cui il soggetto si trovi in uno stato di incapacità a manifestare la propria volontà. Ciò, come già disposto dall’art. 9 della Convenzione di Oviedo, ratificata dall’Italia con l. 145/2001.

 

È novità di grande rilievo  la possibilità di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il proprio consenso o il proprio rifiuto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Si tratta della prima completa codificazione delle disposizioni di volontà in materia sanitaria, sinora disciplinate solo dall’autonomia privata.

È previsto ai commi da 2 a 4 che il soggetto indichi una persona di sua fiducia, c.d. fiduciario, soggetto maggiorenne e capace di intendere e volere, il quale lo rappresenti nelle relazioni con il personale sanitario.

Il fiduciario accetterà tale incarico tramite la sottoscrizione delle DAT, delle quali avrà copia; egli può rinunciare all’incarico con atto scritto. Il disponente può revocare in ogni momento l’incarico del fiduciario, con le stesse modalità della nomina. Ove il fiduciario, al contrario, non fosse indicato o fosse deceduto o abbia rinunciato, le DAT mantengono la propria efficacia.

 

Il medico obiettore

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, ove presenti: esse tuttavia non sono una predeterminazione assoluta e inderogabile. Vi sono, infatti, tre casi, indicati al comma 5, in cui le stesse possono essere disattese: a) il medico può disattendere le DAT, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, ove esse risultino palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del paziente; b) qualora sussistano nella contingenza attuale terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, in grado dunque di offrire possibilità concrete di miglioramento della qualità della vita del paziente; c) nel caso in cui si tratti di disposizioni assurde.

Si viene così a ridurre lo spazio per l’obiezione di coscienza da parte del sanitario, in quanto il rispetto della volontà del paziente deve ritenersi prevalente.

Il consenso deve essere libero e informato

Il paziente che voglia richiedere la prosecuzione delle cure ha il diritto di essere accontentato così come il contrario.

Sulla base di quanto statuito dall’art.1 comma 5, ogni persona ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, gli accertamenti diagnostici o il trattamento sanitario indicato dal medico, anche revocando, in qualsiasi momento, il consenso già prestato. Il rifiuto del paziente di ricevere cura o cure ha rilevanza quando egli sia cosciente e possieda capacità di intendere e di volere; la libertà di sottrarsi ad un trattamento terapeutico trova infatti fondamento nell’art. 32 Cost. in tema di salute.

L’attualità del consenso, inoltre, non dev’essere considerata in senso meramente temporale, ma in senso logico, come consenso prestato dal paziente, consapevole della propria condizione clinica, che sia disposto ad accettare ogni conseguenza derivante dalla propria decisione, sia essa la prosecuzione di una condizione dolorosa, o la cessazione delle cure.

 

ADEMPIMENTI

È necessario:

  • Individuare un fiduciario (e se si vuole un fiduciario supplente) che deve espressamente essere nominato nella DAT e che garantisca il rispetto delle volontà in caso di non autosufficienza.
  • Presentare la propria “DAT – Disposizioni anticipate di trattamento” redatta liberamente (o compilare il Modulo C – Dichiarazione del Dichiarante predisposto dal Comune). La dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante e dai fiduciari. Il fiduciario supplente agirà nel caso in cui il primo fiduciario sia impossibilitato a farlo.
  • Consegnare una copia della DAT al fiduciario, che dovrà custodirla; Consegnare la DAT all’ufficio di stato civile nei normali orari di apertura; La DAT deve essere consegnata in busta chiusa contenente anche una fotocopia dei documenti di identità del dichiarante e del fiduciario (il funzionario ricevente non conoscerà il contenuto della dichiarazione e non ne sarà responsabile).
  • Consegnare all’ufficio di stato civile il Modulo A – Dichiarazione Intestatario  nella quale il dichiarante darà atto di aver compilato e sottoscritto la DAT. Il fiduciario, compilerà, sottoscriverà e consegnerà il Modulo B – Dichiarazione Fiduciario nella quale dichiarerà di aver controfirmato la DAT consegnata dal dichiarante.

 

Come modificare la dichiarazione

La DAT può essere modificata o revocata in ogni momento, in questo caso la dichiarazione già depositata e registrata va ritirata ed è necessario presentarne una nuova.

 

Chi è il fiduciario

È una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e volere, nominata dal dichiarante, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il fiduciario deve controfirmare la DAT e riceverne una copia dal dichiarante (prima della consegna in busta chiusa all’ufficio di stato civile)

L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente con atto scritto.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto da comunicare al disponente.

Sia il disponente che il fiduciario devono essere maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

 

Come posso far istituire un registro del biotestamento nel mio comune

Chi vuole far istituire un registro nel proprio Comune ha due strade a disposizione.

  • La prima è cercare la disponibilità di uno o più consiglieri comunali. Contattandoli eventualmente via mail. Gli indirizzi, in genere, sono disponibili sui portali internet dei rispettivi comuni. Qualora uno o più consiglieri rispondessero, si può iniziare questo percorso con loro. Se appartengono a gruppi diversi, è bene farli lavorare assieme. Sia in fase di redazione del testo sia in quella delle iniziative propedeutiche per arrivare alla sua approvazione.
  • La seconda è una raccolta firme. In questo caso sarà necessario studiare lo Statuto del proprio Comune per capire quali siano gli strumenti di iniziativa popolare migliori. In genere, infatti, gli Statuti dei Comuni dispongono della possibilità di indire iniziative popolari previo il superamento di una soglia di firme. Il  numero di firme ed eventuale quorum sono rapportati alle dimensioni del Comune.

 

La regione Emilia Romagna

La regione Emilia Romagna, che già da qualche anno ha dotato chi ne faccia richiesta di un Fascicolo Sanitario Elettronico, sta avendo un’ ulteriore apertura in merito a tali disposizioni,  tanto che la regione ha in programma di stabilire modalità e contenuti affinché le volontà di fine vita possano essere introdotte nel Fascicolo Sanitario Elettronico, essere visionabili da persona di fiducia autorizzata ed essere modificate in qualsiasi momento. Si  segue dunque un percorso più breve e  più facilmente modificabile, in ottemperanza alle norme in materia di consenso informato e dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

 

Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti di queste situazioni ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.

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