La procedura di negoziazione assistita ha l’obiettivo di costituire un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti. Con riguardo alle separazioni personali dei coniugi, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione, le lacune e i dubbi lasciati aperti dal dettato normativo sono risolti dalle prassi che si stanno sviluppando presso alcuni Tribunali, formalizzate in linee guida che mirano ad assicurare un’uniforme e condivisa applicazione del nuovo istituto.
La l. n. 162/2014, recante « misure urgenti di de-giurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», introduce una nuova misura alternativa di risoluzione delle controversie: la procedura di negoziazione assistita «da almeno un avvocato per parte» per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Considerato che l’art. 6 affida al Procuratore della Repubblica la funzione di controllare gli atti di negoziazione stipulati dalle parti con l’assistenza dei loro avvocati, le Procure italiane, attraverso l’emanazione di linee guida, stanno sviluppando prassi condivise in materia di negoziazione assistita.
- linee guida Tribunale di Milano (qui)
- linee guida Tribunale di Roma (qui)
Dopo la sottoscrizione dell’accordo, da corredare del mandato che ciascuna parte conferisce all’avvocato che la assiste per l’intero corso della procedura, gli atti (comprensivi di convenzione, accordo e produzioni documentali) vanno trasmessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (ai fini della cui determinazione si applicano criteri sostanzialmente analoghi a quelli che presiedono all’individuazione del giudice della separazione o del divorzio), affinchè quest’ultimo possa procedere o all’apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.
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Modulistica
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