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Scivolare al supermercato dà diritto ad un risarcimento? In quali casi?

Sono numerosi i casi di richieste di risarcimento di chi si fa male scivolando al supermercato, in palestra, o di chi si infortuna giocando a calcetto. L’aver subito un danno in un luogo, sia esso pubblico o privato può far sorgere il diritto al risarcimento del danno, che graverà sul “custode” del luogo.

Ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, la responsabilità del custode non esige, per essere affermata, alcuna attività o condotta colposa, ma si può considerare presunta.

Va puntualizzato peraltro che la nozione codicistica di “custode” non sempre coincide con quella utilizzata nel linguaggio comune.

Il diritto al risarcimento, infatti, nei confronti del custode, trova il proprio fondamento giuridico nella responsabilità oggettiva derivante dal nesso eziologico-causale (tra il bene che causa il danno ed il danno stesso).

Il risarcimento discenderà dal fatto che la cosa che ha provocato il danno sia oggetto di custodia e che conseguentemente vi sia una relazione tra la cosa stessa e colui il quale sia proprietario, possessore o detentore.

Dunque dovere di custodia che incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo (e non occasionale) potere fisico sulla cosa, in relazione all’obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danno a terzi e prevede una responsabilità che prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa.

Ne deriva che in maniera incontrovertibile la responsabilità degli infortuni occorsi agli utenti, per il sol fatto che essi si siano verificati, che sarà aggravata laddove non vi sia stato un rigoroso rispetto delle normative esistenti né un comportamento volto a scongiurare la situazione di pericolo nonché il potenziale nocumento.

Di certo una preventiva attività di controllo e sorveglianza sarebbe stata idonea ad evitare il danno ed a scongiurare il fatto che un luogo, o un bene, di per sé non pericoloso, lo diventi al punto da provocare la caduta. Ciò non toglie che vi debba essere un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa.

Dunque diventerà rilevante il comportamento tenuto dal danneggiato laddove il danno poteva essere scongiurato con l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto, da parte dello stesso. In casi come questo il danno non sarà stato cagionato dalla cosa, ma dalla colpa del soggetto agente.

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