Con il Decreto-Legge 23 ottobre 2018 n. 119 entrato in vigore il 24/10/2018 (G.U. serie generale n. 247 del 23.10. 2018) vengono definite le linee guida della c.d. pace fiscale.
A) ROTTAMAZIONE TER
Una delle principali novità contenuta nel decreto fiscale è la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, cioè la cd. ROTTAMAZIONE-TER. Le condizioni sono più agevolate rispetto alle versioni precedenti in quanto:
- è prevista la possibilità di rateizzare i versamenti in 5 anni;
- il tasso di interesse è pari al 2% l’anno (più che dimezzato rispetto a quanto previsto finora)
- é possibile compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione
- possono essere ammessi anche coloro che sono decaduti dalle rottamazioni precedenti, a determinate condizioni.
Più precisamente il contribuente dovrà:
- presentare all’agente della riscossione domanda di adesione alla rottamazione entro il 30.04.2019;
- indicare in tale domanda le modalità di versamento e nel caso, il numero di rate prescelte;
- indicare nella domanda di adesione, l’intenzione di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi che intende definire. Il giudizio sarà sospeso dal giudice fino al pagamento di quanto dovuto dietro presentazione della dichiarazione. Il giudizio si estinguerà dopo la produzione della documentazione attestante i versamenti eseguiti e il perfezionamento della procedura. Se la rottamazione non si perfeziona per mancati pagamenti allora, su istanza di una delle parti, il giudice potrà revocare la sospensione del giudizio. La rottamazione-ter consentirà ai contribuenti di pagare i debiti fiscali relativi a cartelle affidate alla Riscossione tra il 2000 e il 31 dicembre 2017 o in un’unica soluzione ovvero in dieci rate spalmate in cinque anni. Saranno due le scadenze da ricordare nell’anno e gli interessi dovuti sulla rateizzazione saranno ridotti dal 4,5% al 2%. Il debito d’imposta dovrà essere pagato integralmente e lo sconto
- riguarderà soltanto sanzioni e interessi di mora. Chi aderirà alla rottamazione dovrà pagare la somma capitale e gli interessi iscritti a ruolo (nonché l’aggio, i diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale.
In caso di pagamento rateale, saranno due le scadenze da ricordare nel corso dell’anno: il 31 luglio e il 30 novembre.
Per quanto riguarda la fase di presentazione delle istanze, sarà il 30 aprile 2019 il termine ultimo entro cui fare domanda utilizzando i moduli che verranno pubblicati dalle Entrate sul proprio sito internet.
Sono ammessi alla rottamazione anche i decaduti da precedenti definizioni agevolate a causa del mancato pagamento delle rate. Vi rientreranno dunque:
- i contribuenti che non hanno pagato le rate della rottamazione in corso. In tal caso sarà necessario eseguire i versamenti delle rate scadute a luglio, settembre ed ottobre entro il 7 dicembre 2018;
- i contribuenti con cartelle ammesse alla prima rottamazione (DL 193/2016) che non hanno concluso il pagamento delle rate;
- i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione prevista dal DL 148/2017 non hanno provveduto al pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2016 di vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.
Potranno fare domanda di rottamazione anche i contribuenti con debiti risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori (legge 27 gennaio 2012, n. 3). Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui é stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;
- il pagamento non potrà più essere rateizzato.
Potranno essere rottamate anche le multe stradali, ma in questo caso ad esser condonati saranno soltanto gli interessi previsti dalla legge.
Fra i debiti esclusi dalla rottamazione delle cartelle citiamo:
- quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Dunque il numero delle rate potrà arrivare fino a dieci in cinque anni e a poter beneficiare della dilazione lunga del pagamento saranno anche le rottamazioni in essere (quelle di cui al DL 148/2017). Si ricorda che le precedenti due definizioni agevolate prevedevano tempi stringenti e ravvicinati, motivo per il quale molti contribuenti non hanno potuto proseguire il versamento delle rate.
Inoltre, in caso di rateizzazione, l’importo degli interessi dovuti sarà del 2% annuo a fronte della misura ordinaria pari al 4,5% (previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni).
Infine, il contribuente che farà domanda di rottamazione potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A.
Ma sarà escluso dalla possibilità di sanare i propri debiti con il fisco chi, avendo aderito alle precedenti rottamazioni, non pagherà, entro il 7 dicembre 2018, le rate scadute.
B) Il Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 prevede la CANCELLAZIONE AUTOMATICA delle cartelle sotto i 1000 euro, notificate tra il 2000 ed il 2010, compresi bollo auto, multe stradali, ICI, Tassa Rifiuti, e Tributi locali. Verranno dunque automaticamente annullati i debiti, fino all’importo di mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di definizione L’annullamento verrà effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
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