Dopo l’ampia adesione alla rottamazione che ha consentito a molti di poter pagare somme notevolmente inferiori a quelle dovute al fisco, sono stati riaperti i termini per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali.
La rottamazione bis non è altro che il proseguimento, anche nel 2018, del beneficio fiscale introdotto l’anno scorso con l’articolo 6 del Dl 193/2017, convertito con modificazioni nella legge 225/2017, che aveva riconosciuto la possibilità per i contribuenti di optare, previa apposita domanda, per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione e notificati dal 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
Con il nuovo decreto fiscale 2018 collegato alla Legge di Bilancio e ai sensi del nuovo decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, è stata prevista la nuova Definizione agevolata, cd. rottamazione cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 previa domanda da produrre entro il 15 maggio 2018.
Vi è, quindi, non solo la possibilità di rottamare le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, ma vi è anche la possibilità di godere della riapertura dei termini della sanatoria anche per le vecchie cartelle, ma solo in alcuni casi.
Il cittadino o l’impresa che ha visto notificarsi tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 settembre 2017, una o più cartelle di pagamento, può accedere, previa apposita domanda, alla nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione, ottenendo così il condono di sanzioni ed interessi.
Se si presentano subito le domande di adesione alla definizione agevolata, si bloccano le nuove azioni esecutive come i pignoramenti e le iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, ma restano quelli già avviati.
Inoltre, l’agente della riscossione non può proseguire le azioni di recupero coattivo del credito già avviate a condizione che:
– non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
– non sia stata presentata istanza di assegnazione;
– non sia stato già emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Alla rottamazione bis possono aderire:
- i contribuenti che sono stati esclusi dalla prima rottamazione, perché al 31 dicembre 2016 non erano in regola con i pagamenti dei piani di dilazione;
- i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 che non hanno presentato domanda per la prima rottamazione. Invero, Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a) del Dl 148/2017, possono essere estinti i debiti relativi ai «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6» del Dl 193/2016. Pertanto, la facoltà di definizione prevista da tale disposizione non può essere esercitata per i carichi affidati nel periodo 2000-2016 ricompresi in una precedente dichiarazione di adesione.
- i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
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