Risarcimento danni

Risarcimento Danni

La legge prevede che chiunque causa ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo ed il nostro Studio Legale ti offre l’assistenza tecnica necessaria per ottenere il risarcimento che ti spetta.

Hai diritto ad essere risarcito per qualunque tipo di danno “ingiusto” cioè se il pregiudizio non è giustificato da una norma che impone o consente un determinato comportamento, come accade per esempio in caso di legittima difesa.
Il danno può poi derivare da un comportamento materiale tra due soggetti che non sono legati da alcun rapporto precedente, come accade nel caso del sinistro stradale, oppure che siano legati da un vincolo contrattuale violato, come accade nella mancata consegna delle merci.
I nostri legali ti aiuteranno a dimostrare in sede giudiziale l’esistenza del danno ed il fatto che questo deriva da un comportamento altrui, ed a ottenere conseguentemente il giusto ristoro cui hai diritto.

Il risarcimento dal danno si distingue dall’indennizzo che viene versato nei casi previsti dalla legge quando un comportamento autorizzato dall’ordinamento comporta dei danni per i terzi. Il danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale. Nella categoria del danno non patrimoniale si colloca il danno alla salute o danno biologico.

 

Danno Biologico

La figura del danno biologico, inteso come danno alla salute ed all’integrità fisica della persona, permanente o reversibile è un danno che lede il diritto costituzionalmente garantito alla salute ed all’integrità fisica e che il danneggiato ha diritto a vedersi risarcito.
Un evento lesivo puó incidere molto specie sulla capacità lavorativa con conseguente decremento del patrimonio del soggetto danneggiato, causato dalla perdita della capacità lavorativa “specifica” o “generica”.

Il danno tanatologico è la forma più grave di danno biologico, anche se, per certi versi, non è quello che dà maggior diritto ad indennizzi, sotto il profilo della risarcibilità.
Quando sussista un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento dannoso e la morte del danneggiato è di tutta evidenza come possa ben dirsi maturato in capo al soggetto leso un pregiudizio suscettibile di risarcimento.
Se la vittima dell’azione lesiva abbia maturato quand’era ancora in vita il diritto al risarcimento è evidente che, una volta apertasi la successione, gli eredi avranno a subentrare, per l’appunto iure successionis.
In particolare per quanto concerne nel singolo caso il calcolo del risarcimento esso è variabile e possono rilevare

  • i danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni
  • l’entità del pregiudizio effettivo dell’apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni
  • le menomazioni concorrenti (da intendersi come quelle che incidono su organi od apparati strettamente sinergici)
  • l’abolizione di funzione di organo o di senso pari (reni, occhi, ecc.)
  • qualora la stessa ricada su soggetti portatori di preesistenza extralavorativa o lavorativa, incidente sullo stesso organo o senso
  • nella valutazione del danno la perdita funzionale non è equiparata a quella anatomica e quest’ultima assume, di norma, connotazione di maggiore gravità
  • nell’ambito della stima del danno, il computo dei disturbi correlati, a carattere locale, non può portare a valutazioni superiori a quelle previste per la perdita anatomica del segmento interessato.

 

Danno da vacanza rovinata

La vacanza, nella maggior parte dei casi, una pausa piacevole dopo un anno di intenso lavoro o studio è ritenuto dall’ordinamento un bene della vita meritevole di tutela.
Tuttavia, non di rado capita che da pausa si trasformi in incubo: camere d’albergo fatiscenti, servizi scadenti, cibo di pessima qualità, offerte turistiche fantasma.
Lo studio legale si occupa con professionalità e competenza delle ipotesi di risarcimento connesse alle vacanze rovinate ovvero di quelle tipologie di danno che non comportano necessariamente una perdita patrimoniale per il turista-consumatore, ma costituiscono fonte di stress, turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore.

Il mancato godimento di una vacanza, di un periodo di riposo e svago, per inesatta ovvero mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli impegni contrattuali, se la vacanza non si svolge come ci si aspettava, in quanto non non conforme alle previsioni di vendita del pacchetto turistico, configura un danno, che legittima il turista a richiedere il risarcimento.

 

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