Il ricorso al Prefetto rappresenta uno strumento legislativo per poter chiedere la contestazione ed il conseguente annullamento del verbale relativo ad una sanzione amministrativa.
I motivi per un ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. possono essere tanti: mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, difetto di titolarità della Polizia municipale, mancanza di prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata, omessa indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, tardiva notificazione del verbale di contestazione (il verbale di contestazione deve essere notificato entro 150 giorni dal giorno della contestazione), i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli indicati nella contravvenzione, omessa indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione, omessa indicazione della norma violata.
Ulteriori motivi di ricorso per “carenze formali” sono: la manca l’indicazione dell’agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola), la mancanza di un segnale, fatto svoltosi diversamente da quanto descritto.
È bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla “fiducia preferenziale” che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Ciò premesso, il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall’interessato (tramite ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per “contestazione” – notificata – si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell’agente, sia l’invio per posta dello stesso verbale).
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al momento della rilevazione dell’illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non risultando né conducente né proprietario del veicolo).
Cosa fare: nel caso in cui si voglia procedere al ricorso, prima di pagare la sanzione si deve esperire la procedura di contestazione ed attendere la decisione del Prefetto.
Il termine entro il quale quest’ultimo deve emettere ordinanza-ingiunzione di pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall’organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell’interessato.
Decorso tale termine senza che sia stata adottata ordinanza il ricorso si intende annullato. Diversamente il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.
Qualunque informazione attinente il punteggio della propria patente di guida può essere richiesta al Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex “Motorizzazione”). In particolare tramite il sito internet oppure componendo il numero telefonico 848782782 è possibile conoscere il punteggio residuo sulla propria patente di guida.
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