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Luglio 2015

Avvocati: in caso di revoca del mandato, la ritenzione della documentazione costituisce illecito disciplinare

Le  Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nell’avallare l’orientamento espresso più volte  dal Consiglio Nazionale Forense hanno statuito che nelle ipotesi di revoca del mandato «incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le spese legali; l’obbligo di consegna peraltro non può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione».
Secondo la Cassazione rischia dunque la sanzione l’avvocato che ostacoli il proprio ex cliente non consegnando al collega successore tutti i documenti per approntare la perorazione in quanto ciò costituisce una palese violazione dell’articolo 24 della Costituzione e del diritto di difesa in esso sancito (SS. UU. n. 24080/2011). Ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 Codice Deontologico (ora: 33 ncdf), 66 RDL n. 1578/1933 «l’avvocato che ne sia richiesto deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti in originale o copia dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, non potendo subordinarne la consegna al pagamento delle proprie spettanze» (Consiglio Nazionale Forense, ex multis, sentenze n. 116 /2010,  n. 223/2013).

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