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PACE FISCALE: tutte le novità sulla definizione agevolata

1) Definizione agevolata delle controversie tributarie

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 , le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti  impositivi, pendenti in ogni stato e  grado  del  giudizio,  compreso  quello  in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono  essere  definite,  a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio,con il pagamento di un importo pari al valore  della  controversia. Per valore  della controversia s’intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle  sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. La definizione agevolata si applica  alle  controversie  in  cui  il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro  la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018). Nel caso in cui vi sia già una pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata  alla  data  di  entrata  in vigore del decreto (24 ottobre 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  • della  metà del  valore  della  controversia  in  caso   di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • di  un  quinto  del  valore  della  controversia  in  caso  di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Le  controversie  relative  esclusivamente  alle  sanzioni  non collegate al tributo possono essere definite  con  il  pagamento  del quindici  per  cento  del  valore  della  controversia  in  caso   di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima pronuncia giurisdizionale non  cautelare e con il pagamento del  quaranta  per cento  negli  altri  casi.

L’importo  dovuto (o la prima rata) dovrà essere pagata entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui gli importi dovuti superano  mille  euro  è ammesso  il pagamento rateale, in  un  massimo  di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e  31  maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno  2019  alla data  del  versamento. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia  autonoma  va presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per le controversie definibili sono sospesi  per  nove  mesi  i termini  di   impugnazione delle   pronunce.

 

2) Dichiarazione integrativa speciale

La pace fiscale apre le porte a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi, con una dichiarazione integrativa, per far emergere fino ad un terzo in più delle somme già dichiarate, ma massimo per un limite di 100.000 euro per periodo di imposta, fino alle dichiarazioni redditi presentate entro il 31 ottobre 2017. Sui maggiori ricavi dichiarati su applicherà un’imposta unica “flat” del 20%.  Pertanto, fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere  errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate  entro  il  31  ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi,  delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute  e  dei contributi  previdenziali,  dell’IRAP e dell’IVA. L’integrazione  degli imponibili è ammessa, nel  limite  di  100.000  euro  di  imponibile annuo,e  comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno  di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

  • un’imposta sostitutiva  determinata  applicando  sul  maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al  20%  ai  fini delle imposte sui  redditi  e  relative  addizionali,  delle  imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;
  • un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle  maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%
  • l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra  l’imposta  relativa  alle  operazioni  imponibili (diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili)e il  volume  d’affari  dichiarato,  tenendo  conto  dell’esistenza  di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile  determinare  l’aliquota  media,  si applica l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo  16  del  P.R. 633/72.

I contribuenti che vogliono usufruire dell’agevolazione devono:

  • inviare una dichiarazione  integrativa  speciale  all’Agenzia delle entrate per  uno  o  più  periodi d’imposta
  • provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto,  entro  il  31 luglio    il versamento può  essere  ripartito  in  dieci rate semestrali di pari importo ed in tal  caso  il  pagamento  della prima rata deve essere effettuato entro  il  30  settembre  2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

 

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