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Aprile 2020

Il regime giuridico delle obbligazioni solidali: surroga e regresso

Il regime giuridico delle obbligazioni solidali è un regime dai tratti del tutto peculiari, la cui ratio legis risiede nel atto che sono avvinti nel medesimo iuris vinculum una molteplicità di soggetti.

Il riconoscimento giuridico di una disciplina speciale tribuito alle obbligazioni soggettivamente complesse produce effetti di natura squisitamente sostanziale con evidenti ricadute sul piano processuale, con particolare riferimento ai diritti di surroga e regresso.

Nel codice civile del 1942 viene cristallizzata una disciplina ad hoc che tiene in doverosa considerazione tale pluralità soggettiva e che prende le mosse dal dato sistematico: la scelta del legislatore di dedicare una intera sezione, la terza del capo VII, titolo I, libro, IV proprio alle obbligazioni solidali.

In tale collocazione legislatore pone in primo luogo l’accento sul dato definitorio, all’art. 1292 c.c., rubricato “nozione di solidarietà” statuisce che l’obbligazione è “in solido” quando due o più debitori sono obbligati “tutti” per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Come evidente, si tratta di una nozione teleologicamente orientata, nell’ambito della quale la solidarietà dal lato passivo ha la funzione precipua di garanzia per il creditore che aumenterà le possibilità di vedersi soddisfatto potendo richiedere l’intera prestazione al più solvibile dei condebitori. Mentre il debitore potrà eseguire la prestazione in favore di uno dei concreditori in solido per evitare il frazionamento della prestazione ed essere agevolato nell’esecuzione.

Il concetto di “obbligazioni soggettivamente complesse” che trovano la propria fonte nella legge o nell’autonomia privata, è dunque un concetto di ampio respiro, nel quale si annoverano le obbligazioni caratterizzate da una pluralità di soggetti, due o più, dal lato attivo, dal lato passivo o da entrambi, nell’ambito delle quali, in quella che sembra essere una struttura a chiasmo la solidarietà dal lato passivo rappresenta la regola, ex art. 1294 c.c., e la si presume se non statuito diversamente dalla legge o dal titolo. Nei rapporti interni opera, invece, la parziarietà: ex art. 1298 c.c. l’obbligazione in solido si divide tra i diversi condebitori e le parti si presumono uguali, e tra i condebitori, sempre che non sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno solo di essi, e le parti si presumono uguali. Ciò si ripercuote altresì nella disciplina delle eccezioni. Sono inopponibili al creditore le eccezioni di uno dei debitori in solido agli altri condebitori, così come ai concrediotori non possono essere opposte le eccezioni personali che il debitore avrebbe potuto opporre ad uno dei concreditori. Opera il generale principio secondo cui gli effetti favorevoli si producono nei confronti di tutti mentre gli effetti sfavorevoli no.

A fronte di tale regime solidaristico (che tuttavia potrebbe essere oggetto di espressa rinunzia ex art. 1294 c.c.) va necessariamente indagato il regime di surroga e regresso che inevitabilmente ne consegue. Posto che la solutio, di uno, nella plurisoggettività passiva libererà anche gli altri, e nella plurisoggettività attiva avrà funzione liberatoria nei confronti di tutti i concreditori giova precisare quali effetti si producono tra concreditori e condebitori e quali siano gli strumenti che il legislatore conferisce al singolo che ha adempiuto pro toto e non pro quota.

Il debitore in solido che ha adempiuto, pagando l’intero debito può chiedere la ripetizione, in via di regresso, ai condebitori per la parte di competenza di ciascuno di essi e se uno di questi risulterà essere  insolvente la perdita viene ripartita tra gli altri condebitori, compreso quello che ha effettuato il pagamento. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l’obbligazione era stata assunta (art. 1299 c.c.).

Expressis verbis all’art. 1310 c.c., 2°comma, viene sancito che il debitore che sia stato costretto a pagare, ha regresso nei confronti condebitori liberati anche per effetto della prescrizione.

Il regresso è un diritto pacificamente riconosciuto nei rapporti interni delle obbligazioni plurisoggettive, da cui l’ordinamento fa discendere la rispettiva azione: la legittimazione attiva  sarà riconosciuta in capo a colui che ha adempiuto l’obbligazione.

La surroga è invece un istituto operante ai sensi dell’art 1203 c.c., che si applica in particolare nell’ipotesi di cui all’art. 1299 c.c. ed a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo. Il solvens si sostituirà quindi nei diritti del creditore nei confronti degli altri condebitori in solido, producendo nei fatti una modificazione soggettiva dell’obbligazione.

 

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