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Gennaio 2023

NORME IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

CRIPTOVALUTE – Con la manovra è stato definito un regime fiscale per i guadagni da criptovalute (plusvalenze iscritte nei Redditi Diversi e tassate al 26%)

che godranno il vantaggio di non essere tassate fino ai 2 mila euro annui. Prevista una sanatoria per i guadagni passati: per aderire alla regolarizzazione delle criptovalute detenute fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti dovranno presentare una domanda di emersione delle criptovalute detenute e se da queste è risultata una plusvalenza, su questa è prevista un’imposta sostitutiva del 3,5%.

La legge di bilancio 2023 introduce una disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività (es. Bitcoin). Viene innanzitutto inserita nell’articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle criptoattività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo. Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%. I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

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