Secondo un orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio della risarcibilità dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale, che rappresenta una delle ragioni più frequenti delle crisi di coppia. L’infedeltà coniugale è infatti punita non solo con un eventuale addebito della separazione, ma anche con il pagamento dei danni che il coniuge vittima del tradimento ha subito.
La reiterata morosità del conduttore legittima lo sfratto ed il risarcimento dei danni
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui contratti di locazione, ribadendo che il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o degli altri importi dovuti, costituisce motivo di risoluzione ai sensi degli artt. 1455-1456 del codice civile ed inoltre legittima il risarcimento di eventuali danni.
A fronte del grave inadempimento del conduttore si verifica uno squilibrio del sinallagma funzionale dal quale scaturisce come conseguenza: a) la risoluzione del contratto di locazione b) la condanna del conduttore all’immediato rilascio dell’immobile ed al pagamento delle mensilità pregresse e delle spese di lite.
In tema di risoluzione anticipata del contratto di locazione, l’intimazione di sfratto per morosità è pienamente compatibile con la richiesta di risarcimento dei danni consistenti nel mancato guadagno, la cui valutazione è rimandata al giudice di merito. Questo è, in breve sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2865 depositata in cancelleria il 13 febbraio 2015. In buona sostanza, dice la Cassazione, il locatore, nel caso d’inadempimento del conduttore, ha diritto alla restituzione dell’immobile conseguente alla risoluzione del contratto e tutto ciò non lo priva della possibilità di chiedere il risarcimento del danno che può corrispondere alla mancata percezione dei canoni di locazione originariamente pattuiti. Spetterà, poi, al giudice valutare se la richiesta è congrua e quindi se accordarla o se effettuare una liquidazione in misura differente.
Il divorzio immediato esiste già
Con la recentissima riforma sul “divorzio breve”, L .55 /2015 in materia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è avuta una notevole riduzione dei tempi per il divorzio da tre anni a 12 (o 6 mesi) ma contestualmente non è stato approvato il cosiddetto “divorzio immediato”. Tuttavia un’attenta lettura della legge sul divorzio del 1970 fa emergere che, nel nostro ordinamento, l’istituto del divorzio immediato è da tempo presente ed è applicabile laddove sussistano ipotesi molto gravi.
Modifiche all’esecuzione forzata, alle procedure concorsuali ed al processo telematico
Con decretazione d’urgenza, e non con una riforma organica e sistematica, il “decreto giustizia per la crescita” (D.L. n.83/2015) apporta ulteriori modifiche alle materie dell’esecuzione forzata, delle procedure concorsuali e del processo telematico. Di seguito alcune delle novità più rilevanti del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Giugno che hanno investito istituti quali l’atto di precetto, la deducibilità delle perdite, le vendite giudiziarie.
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Principi di diritto: vizi e mancanza di qualità nella cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ( art. 1490 c.c. ), si parla tradizionalmente di “garanzia per vizi occulti”, il venditore non ne risponderà solo nel caso in cui i vizi erano conosciuti dal compratore. La garanzia è dovuta per legge ed il patto che la esclude non vale se il venditore ha taciuto in malafede i vizi della cosa.
Il compratore della cosa viziata ha due rimedi rappresentati dalle “azioni edilizie” (nome rimasto dal diritto romano perché previste negli editti degli edili curuli). Le azioni edilizie sono 1) L’ Azione Redibitoria, che è una forma di risoluzione con la restituzione del prezzo e 2) l’ Azione Estimatoria ( o quanti minoris ) con la quale il compratore chiede una riduzione del prezzo in rapporto con la minore utilità offerta dalla cosa. Non va però dimenticato che “Electa una via non datur recusus ad alteram”: la scelta tra le due azioni è irrevocabile se fatta con domanda giudiziale ( art. 1492 c.c. ). Il venditore oltre a restituire il prezzo è obbligato in ogni caso a risarcire i danni quando non prova di aver ignorato – senza colpa – i vizi della cosa ( art. 1494 c.c. ). Questa norma pone a carico del venditore anche un dovere di diligenza per l’accertamento dello stato in cui si trova la cosa venduta.
L’esercizio delle due azioni edilizie è sottoposto a termini rigorosi di prescrizione e decadenza. Il Termine di Decadenza è di otto giorni dalla scoperta per la denunzia dei vizi al venditore. Il Termine di Prescrizione è di un anno dalla consegna per l’esercizio dell’azione.
Non va comunque dimenticato che sono diversi i rimedi a favore del compratore che si affiancano alle azioni edilizie. La legge equipara ad esempio la mancanza delle qualità promesse alla mancanza delle qualità essenziali ed egli potrà agire con le azioni per la risoluzione. Il compratore ha inoltre la possibilità di esperire tutte le azioni contrattuali di nullità e di annullamento ( anche per errore ), rescissione e risoluzione ( la consegna dell’ aliud pro alio rappresenta infatti un’ipotesi di inadempimento ), in più egli potrà esercitare le citate azioni edilizie per i vizi della cosa e la risoluzione per mancanza di qualità essenziali.
Avvocati: in caso di revoca del mandato, la ritenzione della documentazione costituisce illecito disciplinare
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nell’avallare l’orientamento espresso più volte dal Consiglio Nazionale Forense hanno statuito che nelle ipotesi di revoca del mandato «incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le spese legali; l’obbligo di consegna peraltro non può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione».
Secondo la Cassazione rischia dunque la sanzione l’avvocato che ostacoli il proprio ex cliente non consegnando al collega successore tutti i documenti per approntare la perorazione in quanto ciò costituisce una palese violazione dell’articolo 24 della Costituzione e del diritto di difesa in esso sancito (SS. UU. n. 24080/2011). Ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 Codice Deontologico (ora: 33 ncdf), 66 RDL n. 1578/1933 «l’avvocato che ne sia richiesto deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti in originale o copia dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, non potendo subordinarne la consegna al pagamento delle proprie spettanze» (Consiglio Nazionale Forense, ex multis, sentenze n. 116 /2010, n. 223/2013).
Pignoramento della casa in comunione legale
Il coniuge non debitore si trova nelle stesse condizioni dell’esecutato come contitolare e deve essere destinatario della notifica del pignoramento da parte del creditore personale del coniuge debitore in regime di comunione legale.