Il condominio degli edifici è regolato dagli artt. 1117 e seguenti del codice civile. Esso è indubbiamente una forma di comunione con delle peculiarità date dal fatto che ciascun condomino è proprietario esclusivo del proprio immobile, mentre alcune parti dell’edificio, sono oggetto di una comunione forzosa imposta dalla legge (o dal regolamento). Da considerarsi necessariamente parti comuni le scale, i pilastri, i cotili, le facciate, i parcheggi, gli ascensori, i muri maestri, il tetto, ecc..Se un condominio è composto da più di otto condomini è necessaria la nomina di un amministratore di condominio che è l’organo esecutivo dello stesso, cui è demandata l’organizzazione ordinaria. L’amministratore ha poteri di rappresentanza in base ad un rapporto di mandato rispetto ad ogni singolo condomino.
Alla nomina prevede l’assemblea ai sensi del n.4 dell’art. 1136 c.c.. La legge prevede in ogni caso (vale a dire indipendentemente dal fatto se l’assemblea sia in prima o seconda convocazione) la maggioranza qualificata di cui al II comma dell’art.1136 c.c.. Occorrerà pertanto che la deliberazione sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Gli atti che l’amministratore compie entro i limiti della propria competenza devono infatti non già ritenersi imputati ad un ente in forza di un nesso organico, bensì di semplice rappresentanza, riferibile ai singoli condomini (Cass. Civ. Sez. II, 4558/93). L’amministratore ha la rappresentanza di tutti i condomini e può stare in giudizio sia per essi sia contro alcuni di essi. Ai sensi dell’art. 1133 c.c. i provvedimenti che l’amministratore adotta nell’ambito dei propri poteri vincolano i condomini.
Il regolamento di condominio può essere un regolamento assembleare o un regolamento contrattuale. Il regolamento contrattuale è predisposto dal costruttore prima della vendita dei singoli appartamenti, oppure viene approvato da tutti i proprietari all’unanimità. Essendo predisposto dall’originario (ed unico) proprietario dell’edificio è vincolante per gli acquirenti delle singole unità immobiliari (purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto) nella sola ipotesi che il relativo acquisto si collochi in epoca successiva alla predisposizione del regolamento stesso. Il regolamento assembleare invece viene votato ed approvato con un numero di voti pari almeno alla metà dei condomini intervenuti in assemblea e titolari di almeno la metà del valore dell’edificio e quindi dei millesimi.
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Sanzioni previste per la detenzione di piccoli quantitativi di droghe
In Italia essere trovati in possesso di un quantitativo di droga leggera per il cosiddetto « uso personale », è vero, non costituisce reato, ma espone comunque il possessore a fastidiose e sanzioni di tipo amministrativo, che si aggravano nel caso in cui si sia in possesso di una patente di guida e si abbia la « disponibilità » di un veicolo di qualunque tipo. Dunque tali sanzioni prescindono dall’ipotesi di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Esse sono comminate dal prefetto, a dunque a seconda della « linea » tenuta dalla prefettura che le irroga, possono essere anche molto stringenti.
Sicuramente districarsi in una situazione del genere per chi non è un esperto di diritto non è facile ma il consiglio è, laddove ve ne siano i presupposti, di fare opposizione entro i termini che sono indicati nel provvedimento che spesso arriva al destinatario anche dopo anni.
Naturalmente la contestazione deve essere fondata e non pretestuosa, può basarsi su errori del verbale, vizi di motivazione, errori di notifica ecc…
I termini indicati nel provvedimento sono perentori: questo vuol dire che una volta decorsi non sarà più possibile proporre impugnazione alcuna.
Gli artt. 75 D.P.R. 309/90 e 128 e 187 C.d.S. tracciano il quadro normativo nella materia delle citate sanzioni amministrative.
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Come opporsi ad un pignoramento
L’opposizione al pignoramento è sicuramente – laddove ve ne siano i presupposti – un’azione esperibile a tutela del debitore esecutato.
Le tempistiche sono sempre molto stringenti quindi è bene muoversi con anticipo affinché non decorrano i termini per proporre opposizione. I termini fissati in favore del debitore sono perentori.
Vista la delicatezza della materia e gli interessi in gioco è sempre bene farsi assistere da uno specialista competente.
Nello specifico il debitore ha dieci giorni di tempo per opporsi all’atto che precede il pignoramento (atto di precetto). Come si può ben capire 10 giorni sono un tempo veramente esiguo per produrre la documentazione per cui è sempre consigliabile agire senza ritardo e fin dalla notifica.
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Come opporsi ad un decreto ingiuntivo
Il debitore che voglia opporsi ad un decreto ingiuntivo può procedere ad una formale opposizione da proporsi entro il termine perentorio indicato nello stesso decreto ingiuntivo (normalmente 40 giorni).
Le ragioni per opporsi ad un decreto ingiuntivo possono essere diverse e con l’aiuto di un professionista è possibile farle valere in giudizio. Esse possono essere: l’inesistenza del credito, l’inesigibilità dello stesso, il decorso del tempo che ha prescritto il credito oppure vizi di tipo formale dell’atto stesso ecc..
In ogni caso, il giudizio che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ha luogo sulla base delle norme del procedimento ordinario. continua a leggere
Come recuperare un credito: meglio fare causa?
Con il termine generico di recupero del credito si fa riferimento a tutte le attività che il creditore svolge contro il debitore per ottenere il pagamento di quanto gli spetta.
Meglio il recupero stragiudiziale oppure il recupero giudiziale?
In alcune situazioni si rende praticamente necessario ricorrere all’azione legale. Per comprendere meglio di cosa sto parlando puoi leggere come funziona il recupero crediti giudiziale (ulteriori info nella sezione consulenza on-line).
Si tratta di attività che hanno dapprima la finalità di ottenere il risultato senza interessare l’autorità giudiziaria (come i solleciti di pagamento, le diffide, i tentativi di conciliazione imposti in determinati casi dalla legge). Ed in questo caso di parla di attività stragiudiziale.
Se poi questi tentativi non raggiungono l’effetto sperato (e quindi il pagamento da parte del debitore) al creditore non resta che ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere quanto gli spetta attraverso l’esecuzione sul patrimonio del debitore.
Tutti questi passaggi saranno dettagliatamente esaminati nei paragrafi che seguono.
In via generale è comunque opportuno
Modifiche al processo tributario
Il 2015 si è chiuso con la circolare del 29 dicembre 2015 dell’Agenzia Entrate (circolare 29/12/2015 n. 38) che passa in rassegna le rilevanti modifiche introdotte nel processo tributario al fine di innovarlo sotto l’egida di celerità e razionalità.
In particolare dette modifiche hanno investito la mediazione che si avrà anche per i ricorsi sotto i 20 mila euro a prescindere dall’ente verso il quale saranno proposti.
La procedura di conciliazione, che avrà un ambito di applicazione maggiormente esteso, sarà esperibile anche per le controversie soggette a reclamo e mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.
Lo stesso avverrà per la tutela cautelare, che investirà diversi momenti e fasi del processo, in ottemperanza agli ultimi orientamenti della Consulta.
A decorrere dal 1/06/2016 diventano inoltre immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10 mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.
Aiuti prima casa replicabili se l’abitazione non è idonea
A seguito di una recente sentenza di merito si segnala una svolta interpretativa favorevole al contribuente, in questi periodi di crisi.
Secondo l’orientamento recentemente espresso dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, che si conforma ad un orientamento precedentemente espresso della Suprema Corte (Cass. n. 18128/2009, 100/2010 e 3931/2014) , qualora si fosse già usufruito dell’agevolazione prima casa e l’immobile adibito a centro della vita familiare non fosse più «idoneo» alle esigenze abitative del nucleo, il contribuente potrà avvalersi per una seconda volta dell’agevolazione prima casa, pur essendo, quindi, già proprietario di immobile.
A destare problemi nella fase applicativa è certamente la definizione del concetto di «inidoneità» con cui gli operatori del diritto dovranno confrontarsi.
Luoghi insalubri, nuclei familiari in aumento numerico, locali inidonei a portatori di handicap sono solo alcuni dei casi che potrebbero rientrare nella svolta interpretativa.