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Luglio 2015

La reiterata morosità del conduttore legittima lo sfratto ed il risarcimento dei danni

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui contratti di locazione, ribadendo che il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o degli altri importi dovuti, costituisce motivo di risoluzione ai sensi degli artt. 1455-1456 del codice civile ed inoltre legittima il risarcimento di eventuali danni.
A fronte del grave inadempimento del conduttore si verifica uno squilibrio del sinallagma funzionale dal quale scaturisce come conseguenza: a) la risoluzione del contratto di locazione b) la condanna del conduttore all’immediato rilascio dell’immobile ed al pagamento delle mensilità pregresse e delle spese di lite.
In tema di risoluzione anticipata del contratto di locazione, l’intimazione di sfratto per morosità è pienamente compatibile con la richiesta di risarcimento dei danni consistenti nel mancato guadagno, la cui valutazione è rimandata al giudice di merito. Questo è, in breve sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2865 depositata in cancelleria il 13 febbraio 2015. In buona sostanza, dice la Cassazione, il locatore, nel caso d’inadempimento del conduttore, ha diritto alla restituzione dell’immobile conseguente alla risoluzione del contratto e tutto ciò non lo priva della possibilità di chiedere il risarcimento del danno che può corrispondere alla mancata percezione dei canoni di locazione originariamente pattuiti. Spetterà, poi, al giudice valutare se la richiesta è congrua e quindi se accordarla o se effettuare una liquidazione in misura differente.

Pratiche Inail e Inps

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