Nel caso in cui si voglia pignorare il conto corrente presso un istituto di credito (cd. pignoramento presso terzi), gli operatori del diritto spesso si chiedono se il pignoramento debba essere notificato alla sede legale o alla filiale presso la quale il conto aperto è intestato al debitore.
La Corte di Cassazione, con la pronuncia Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1365, ha statuito la piena validità ed efficacia della notificazione effettuata non presso la sede legale della banca, bensì presso filiali e/o succursali della stessa, anche se generalmente prive di personalità giuridica. Da un lato, infatti, la loro attività deve essere imputata, ex art. 1, lett e), TUB, all’istituto di credito, di cui costituiscono un’articolazione periferica, pur senza assurgere a centro autonomo di imputazione dei rapporti giuridici; dall’altro, dal momento che, generalmente, i dirigenti ad esse preposti hanno la qualità di institore ex art. 2203 cc, non si può che derivarne la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente, con imputazione a quest’ultima dell’attività giudiziaria da essi svolta. Di qui la legittimità della notificazione effettuata dal cliente nella filiale presso cui intratteneva il rapporto di conto corrente e alla quale, quindi, faceva capo l’esercizio dei diritti scaturenti dalla convenzione di assegno (cfr Cass. 20425/2008).
E ciò a maggior ragione se, come nel caso concreto, la filiale non avesse mai negato di essere dotata di una stabile rappresentanza tale da elevarla al rango di centro operativo, e quindi di sede secondaria dell’istituto di credito.
Quando il creditore blocca il conto corrente?
Non esiste un limite minimo di importo per procedere al pignoramento del conto corrente. La legge consente l’avvio della procedura anche per importi minimi. Tutto è rimesso a discrezione del creditore.
Come inizia il pignoramento presso terzi del conto corrente bancario o postale e chi lo autorizza: l’ufficiale giudiziario e il blocco della banca?
Prima di aver ottenuto la dichiarazione positiva delle banche o di Poste Italiane circa le somme presenti sui conti, è ammesso il pignoramento di più rapporti di conto corrente intestati al debitore, contemporaneamente.
Di norma, il creditore procedente ricorre al presso terzi, pignorando direttamente il conto corrente del debitore, perché se sul conto del debitore non vengono unicamente accreditati lo stipendio e/o la pensione, il creditore non sarà costretto ad accontentarsi unicamente del quinto di ogni mensilità, vedendo soddisfatte le proprie pretese creditorie in tempi più snelli.
Il creditore che intende procedere al pignoramento presso terzi, nei casi in cui il debitore sia titolare di più conti correnti, può bloccare contemporaneamente tutti i conti del debitore, anche se così facendo il pignoramento dovesse risultare eccessivo o sproporzionato rispetto all’ammontare del credito.
Dal 2018, la situazione è più critica:
a seguito dell’abolizione di Equitalia ed il conseguente passaggio della riscossione alla nuova Agenzia delle Entrate- Riscossione, sono aumentati i poteri del nuovo agente della riscossione,
Dal 1° luglio dello scorso anno, quindi, il nuovo ente, ha la facoltà di accedere a diverse banche dati, molto feconde come lo può essere quella dell’Inps, e potrà procedere al pignoramento dei conti correnti, in modo diretto senza dover richiedere l’apposita autorizzazione al giudice.
Pignoramento conto corrente 2018 senza giudice:
Cosa significa quindi che il pignoramento conto corrente 2018 possibile senza alcun procedimento giudiziario?
le somme sul conto possono essere subito bloccate e utilizzate a saldo dei debiti, visto che è la stessa Agenzia delle Entrate che direttamente verifica le informazioni ed attiva il procedimento mentre Equitalia, doveva prima richiedere le informazioni all’Agenzia, attendere il riscontro, poi attivare la procedura.
Come difendersi dal pignoramento del conto?
Si può sbloccare il conto corrente pignorato da Agenzia Entrate Riscossione solo attraverso una richiesta di rateazione. Se ad agire è invece un privato, per lo sblocco è necessario un ordine del giudice o una rinuncia del creditore alla procedura. Nel primo caso, si deve agire con una opposizione, la quale però da sola non basta: è necessario che il tribunale ritenga doveroso sospendere il pignoramento, circostanza che valuta sulla base della fondatezza dell’opposizione stessa. Nel secondo caso è necessario trovare un accordo con il creditore e che questi presenti in tribunale una dichiarazione di rinuncia al pignoramento.
Consulta tutte le sentenze e gli articoli in materia di:
- Cancellazione debiti Equitalia
- Pratiche Inail e Inps
- Responsabilità medica
- Diritto del lavoro
- Successioni e diritto testamentario
- Separazioni e divorzi
- Diritti del malato
Per ulteriori informazioni contatta il nostro studio legale nella sezione contatti o richiedi una consulenza on line