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Maggio 2015

Infortuni sul lavoro: responsabilità del datore e onere probatorio del danneggiato

In tema di responsabilità del datore di lavoro, la Cassazione si è pronunziata con una rilevante sentenza, nell’ambito della quale ha affermato che per violazione delle disposizioni dell’art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l’inadempimento non deve dimostrare la colpa dell’altra parte.
Dato che, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l’impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile. La parte è comunque soggetta all’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 21/05/2015, n. 10465).

 

Infortunio sul lavoro Inail: cos’è come funziona e quanto spetta.

Si tratta di un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni la c.d. causa violenta (di cui si dirà meglio nel paragrafo successivo).

Si parla infatti di occasione di lavoro per intendere che deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa, tanto che – come vedremo – la legge comprende all’interno della categoria dell’infortunio sul lavoro anche quello che si verifica nel tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro (si parla in questo caso di infortunio in itinere).

 

La causa violenta e la differenza con la malattia professionale

L’infortunio sul lavoro deve essere distinto dalla c.d. malattia professionale (detta anche tecnopatia). In entrambi i casi il lavoratore, in occasione dello svolgimento del lavoro, contrae una malattia del corpo ma nell’infortunio sul lavoro la causa della malattia deve essere una c.d. causa violenta.

 

L’infortunio sul lavoro, per definizione, comporta sempre una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Queste ipotesi sono anche sanzionate dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colpose e di omicidio colposo (nei casi, più gravi, nei quali all’evento lesivo segue la morte del lavoratore).
In entrambi i casi la colpa del datore di lavoro (o degli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro) consiste nella mancata osservanza delle regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro.
Nel caso di omicidio colposo, l’azione penale viene esercitata d’ufficio dal Procuratore della Repubblica non appena viene informato del fatto.
Le lesioni colpose, invece, per essere perseguite necessitano in linea di massima di una denuncia (la c.d. querela) da parte dell’infortunato.
Tuttavia, la legge prevede che nei casi di infortunio più gravi, se la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica – che deve essere comunque informato dall’INAIL – è tenuto ad esercitare l’azione penale d’ufficio (senza quindi che sia necessaria una querela da parte dell’infortunato).

 

Ottenere le prestazioni economiche

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.
Le prestazioni economiche prevedono l’acquisizione della Certificazione unica dei redditi dell’anno precedente, con la sola eccezione per il rimborsi spese.

 

Denuncia
In caso di infortunio il lavoratore deve essere accompagnato al pronto soccorso dove gli viene rilasciato il primo certificato medico. Successivamente, il lavoratore deve inviare tale certificato al datore di lavoro il quale, se la prognosi supera i tre giorni di astensione lavorativa, deve presentare entro due giorni la denuncia di infortunio alla sede INAIL competente, con allegato il certificato medico. In caso di infortunio mortale, la denuncia deve essere inoltrata entro 24 ore.

In caso di infortunio lieve o di franchigia (prognosi inferiore ai tre giorni) il lavoratore deve informare il datore di lavoro dell’avvenuto infortunio, ma quest’ultimo non è tenuto a inviare la denuncia all’INAIL.

Per prognosi maggiore di 40 giorni c’è l’obbligo di referto. Tale obbligo prevede l’invio del referto da parte del medico all’autorità giudiziaria, in base agli articoli 365 e 583 del codice penale italiano e l’articolo 334 del Codice di Procedura Penale. La denuncia all’ASL (Azienda Sanitaria Locale) di malattia professionale libera dall’obbligo di referto. In ogni caso, una copia del certificato medico per la malattia professionale, con gli esiti degli accertamenti medici specialistici eseguiti, dev’essere consegnata al lavoratore

 

Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti che sorgono con il datore di lavoro, o con la tua società, ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.

 

 

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