La comunicazione di cancelleria effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) non è idonea – ancorché contenga, per prassi od obbligo normativo, il testo dell’intero provvedimento – a far decorrere i termini dimidiati ex art. 17 della legge n. 184 del 1983.
Non risulta idonea neppure ove sia stata effettuata anteriormente alla modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 90 del 2014, che ha espressamente escluso che tale adempimento dell’ufficio determini la decorrenza dei termini brevi (Cassazione Sentenza n. 25662 del 03/12/2014).
Maggio 2015