Un esame prima facie del nuovo codice degli appalti ci consente di evidenziare quelli che sono alcuni dei tanti istituti introdotti e/o rinnovati profondamente.
Il nuovo codice degli appalti del 2016 emanato in attuazione delle direttive comunitarie 23, 24, 25 del 2014 presenta rilevantissime novità in merito a diversi aspetti ed in particolare in riferimento alla parziale abrogazione del regolamento n. 207 del 2010 del il vecchio codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006, novellato con le successive modifiche dal 2006 a oggi) .
Solo per citare una delle modifiche rilevanti che sono state introdotte dal nuovo testo della riforma il fatto che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diventa il criterio preferenziale nella scelta del contraente che vien reso obbligatorio.
La riforma ha investito tra i tanti, il principio di trasparenza nella partecipazione dei portatori di interessi, nonché lo strumento del dibattito pubblico che diventa obbligatorio per le grandi opere infrastrutturali che abbiano un rilevante impatto su ambiente città e territorio.
La riforma ha altresì inciso anche sui sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti con l’introduzione di un sistema premiale volto a far acquisire credibilità maggiore ove vi sia maggiore qualificazione della stazione appaltante che conseguentemente potrà effettuare effettuare un maggior numero di appalti appaltando opere, lavori e servizi di complessità maggiore laddove sia maggiormente dotata di credibilità.
Nei prossimi tre mesi dovrà essere attivata una cabina di regia che curerà la fase di attuazione del nuovo codice degli appalti coordinando l’adozione di linee guida ispirate a principi di omogeneità.
Ci sarà un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto sulla base di indagini territoriali geologiche e geognostiche che andrà a sostituire quello preliminare che sarà finalizzato all’individuazione della soluzione che appare più vantaggiosa alla luce di un’analisi costi-benefici.
Vi sarà un contratto di paternariato tra il pubblico e il privato di cui all’articolo 180 finalizzato al recupero degli investimenti effettuati dei costi sostenuti dell’operatore economico per eseguire l’opera e fornire il servizio che dipenderà dall’effettiva fornitura di quello erogato.
Verrà inoltre introdotto il rating di impresa che prenderà in esame indici qualitativi e quantitativi che si baserà sull’arco temporale annuo e su comportamenti dell’operatore. In particolare saranno valutati il rispetto delle tempistiche di rilascio, i costi e dell’esecuzione dei lavori, e dei contratti, e l’assenza di contenziosi pendenti.