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Luglio 2015

Il divorzio immediato esiste già

Con la recentissima riforma sul “divorzio breve”, L .55 /2015  in materia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è avuta una notevole riduzione dei tempi per il divorzio da tre anni a 12 (o 6 mesi) ma contestualmente non è stato approvato il cosiddetto “divorzio immediato”. Tuttavia un’attenta lettura della legge sul divorzio del 1970 fa emergere che, nel nostro ordinamento, l’istituto del divorzio immediato è da tempo presente ed è applicabile laddove sussistano ipotesi molto gravi.


Il giudice senza attendere i tempi della separazione può infatti autorizzare il divorzio con conseguente scioglimento del vincolo matrimoniale.
Il divorzio immediato si può avere su richiesta anche di uno solo dei due coniugi, qualora, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro sia stato condannato in via definitiva, anche per fatti commessi in precedenza oppure se  assolto per vizio totale di mente ed il giudice (del divorzio) accerti l’inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; nei casi in cui il processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato (che il giudice ritenga sussistere) o la causa d’incesto si sia conclusa con proscioglimento/assoluzione per mancanza di pubblico scandalo. Oppure nelle ipotesi di condanna: all’ergastolo o a pena superiore ai 15 anni, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; a qualsiasi pena, se i reati commessi sono incesto, delitti sessuali o per induzione, costrizione, sfruttamento, favoreggiamento della prostituzione;  a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno di coniuge o figli; a qualsiasi pena, in caso di lesione personale aggravata, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia, circonvenzione di incapaci, attuati contro coniuge o prole.

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