Il Comune deve esibire al condomino i progetti dei lavori che saranno eseguiti sulle parti comuni dello stabile condominiale.
Il proprietario-condomino che non condivida quanto pattuito tra l’amministratore e l’appaltatore del Comune, per le opere di messa in pristino, può richiedere l’esibizione dei documenti relativi ai lavori che verranno eseguiti nello stabile ove si trova l’appartamento di cui è proprietario. Tale esibizione dei documenti richiesti al comune dovrà essere effettuata nel termine di 30 giorni, anche in assenza di una specifica modulistica.
Dovranno essere esibiti dall’amministrazione titoli edilizi e progetti di lavori in corso.
Così è stato riconosciuto nella sentenza n. 15/ 2019 del Tar Liguria, che il condomino -proprietario ha un vero e proprio diritto di accesso agli atti e l’amministrazione deve esibire i documenti richiesti, non potendosi trincerarsi dietro l’assenza di moduli ad hoc.
Prevede Infatti l’articolo 22, comma primo, della legge generale sul procedimento amministrativo che “è riconosciuto a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è stato chiesto l’accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi”.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi non condiziona l’esercizio ed il relativo diritto riferito ad una posizione giuridica tutelata in modo pieno dall’ordinamento, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche misura attenuata (ex multis Consiglio di Stato sezione III n. 696/2016).
Ne consegue la legittimazione all’accesso ed il riconoscimento a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’istanza abbiano spiegato (o siano idonei a spiegare) effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla esistenza di una posizione giuridica.
È altresì opportuno rammentare come la disciplina legale in tema di accesso ai documenti amministrativi ponga sul piano oggettivo il rapporto regola-eccezione nel senso che la regola è la doverosità dell’accesso mentre le specifiche eccezioni analiticamente indicate costituiscono ipotesi derogatorie e dunque residuali.
Tutto ciò argomentato la pretesa ostensiva del condomino proprietario che richiede l’ostensione dei documenti relativi lavori è fondata e va accolta.
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