La recente legge del 11 gennaio 2018 n. 4 pubblicata in Gazzetta Ufficiale giorno 1 febbraio 2018 n.26, introduce nell’ordinamento maggiori tutele in favore dei figli il cui genitore sia vittima di femminicidio (o più in generale di uxoricidio).
In tutti quei casi in cui un soggetto uccida il coniuge e rimangano dei figli minorenni, o anche maggiorenni economicamente non autosufficienti, questi possono accedere al gratuito patrocinio come previsto dalla legge n. 4 del 2018 in deroga ai limiti di reddito.
Si amplia dunque la possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato per gli orfani il cui genitore sia stato ucciso dal coniuge, vediamo in quali casi ed in che modo:
La novella estende gli effetti della deroga ai limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non solo al procedimento penale ma anche a quello civile.
La stessa legge introduce Inoltre la possibilità di poter attuare un sequestro conservativo dei beni dell’indagato (genitore superstite che ha commesso il crimine) sempre in presenza di figli e che può essere richiesta dal PM.
Ciò per garantire ai figli, che hanno diritto ad un risarcimento a seguito della morte del genitore per mano dell’altro, possano trovare nei beni sottoposti a sequestro, somme in ristoro per la perdita subita.
La nuova norma descrive un preciso dovere del Pubblico Ministero come se l’obbligatorietà dell’azione penale andasse di pari passo con l’obbligatorietà delle iniziative a tutela delle pretese civili.
Non vi sarà inoltre, recita espressamente la norma, la necessità del fondato pericolo di dispersione dei beni ma ciò opererà automaticamente.
La stessa legge prevede inoltre, sempre in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficiente, che però si siano costituiti parte civile nel processo contro il genitore che si è macchiato di omicidio, l’assegnazione in loro favore di una provvisionale a prescindere dal carattere definitivo della sentenza e, pari almeno al 50% del danno ipotizzabile, che potrebbe essere loro riconosciuto a seguito della condanna ( articolo 539 del c.p.p., comma 2 bis, introdotto dalla legge n. 4 del 2018).
In ultimo in questo assetto di maggiori tutele va citato l’articolo 6 della predetta legge che riconosce agli orfani che hanno perso un genitore a seguito di un crimine domestico la quota di riserva nelle assunzioni come previsto l’articolo 18 comma 2 della legge numero 68 del 1999 (che riconosce tale quota in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che erano deceduti per causa di lavoro guerra o servizio o in conseguenza dell’aggravarsi di invalidità riportata per tali cause è esteso dunque ai figli il cui genitore sia stata vittima di un crimine consumato tra le mura domestiche).
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