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Novembre 2019

Giurisprudenza in tema di Unioni Civili

A di distanza, di qualche anno dall’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili, la giurisprudenza di legittimità non è stata ancora chiamata ad affrontare questioni fondate direttamente sulla nuova disciplina.
In alcune occasioni, è tuttavia accaduto che, alla luce della nuova normativa, la giurisprudenza abbia dovuto riorientare il proprio convincimento. L’esempio più evidente è quello del matrimonio tra persone dello stesso sesso,celebrato all’estero, di cui venga chiesta la trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Sino a pochi anni fa, l’assenza di regolamentazione induceva la S.C. a giudicare tale matrimonio inidoneo a produrre effetti giuridici nell’ordinamento interno, ancorché, sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, la diversità di sesso dei nubendi non venisse considerata presupposto “naturalistico” di “esistenza” del matrimonio e dunque non imponesse di collocare il matrimonio same-sex nella categoria dell’inesistenza (Sez. 1, n. 04184/2012, Di Palma, Rv. 62177801).
Nel 2018, la Cassazione ha potuto invece affermare che il matrimonio, l’unione civile o altri istituti analoghi costituiti all’estero tra persone dello stesso sesso sono pienamente validi anche in Italia e che anzi le disposizioni della legge n. 76 del 2016 e dei decreti di attuazione n. 5 e n. 7 del 2017 si applicano anche ai vincoli costituiti prima dell’entrata in vigore della predetta disciplina poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 28, della l. n. 76 del 2016, tali norme sono state espressamente formulate per garantire un trattamento giuridico uniforme a situazioni identiche sorte in tempi diversi (Sez. 1, n. 11696/2018, Acierno, Rv. 648562-01).  La sentenza appena citata ha poi precisato che il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero, ai sensi dell’art. 32 bis della l. n. 218 del 1995, può essere trascritto nel nostro ordinamento come unione civile, essendo trascrivibile come matrimonio solo quello contratto all’estero da due cittadini stranieri, escludendo che tale previsione possa essere considerata discriminatoria per ragioni di orientamento sessuale ed in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU. La scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti facenti parte del Consiglio d’Europa è infatti rimessa al libero apprezzamento degli Stati membri, purché garantisca a tali unioni uno standard di tutele coerente con il diritto alla vita familiare ex art. 8 come interpretato dalla Corte EDU. Un importante riflesso dell’approvazione della l. n. 76 del 2016 si è avuto anche in materia di adozione. È noto come la nuova disciplina sulle unioni civili non sia intervenuta sulla possibilità che le coppie dello stesso sesso accedano al procedimento di adozione, neppure con riferimento ai figli del partner (cd. adozione coparentale). Essa contiene soltanto, all’art. 1, comma 20, una ambigua disposizione (cd. clausola di equivalenza) la quale, dopo aver esteso al componente dell’unione civile le norme che nell’ordinamento si riferiscono al “coniuge” e aver tuttavia escluso che tale estensione valga anche per le disposizioni di cui alla legge n.184 del 1983, recita: «resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti». Sulla scorta di un recente precedente (Sez. 1, n. 12962/2016, Acierno, Rv. 640133-01) e facendo leva sulla citata clausola di equivalenza, Sez. 1, n. 14007/2018, Iofrida, Rv. 649527-02, ha negato che una sentenza straniera di adozione coparentale si ponga in contrasto con l’ordine pubblico, valutato nel superiore interesse del minore .

Su un terreno contiguo, va poi segnalata l’ordinanza Sez. 1, n. 04382/2018, con cui sono state sottoposte alle Sezioni Unite due importanti questioni di massima di particolare importanza riguardanti il delicato tema della maternità surrogata. Il caso riguardava una coppia di sesso maschile, che aveva fatto ricorso a una pratica di maternità surrogata in Canada e che chiedeva il riconoscimento in Italia degli atti stranieri che attribuivano la paternità dei nati a entrambi i componenti della coppia. A seguito del rifiuto opposto dall’ufficiale dello stato civile, la questione è giunta davanti alla S.C., che si è chiesta se le normative interne in materia di filiazione, adozione (l. n. 184 del 1983), procreazione medicalmente assistita (l. n. 40 del 2004) e unioni civili (l. n. 76 del 2016), con i loro divieti e con i loro limiti all’autonomia privata in materia di status, contengano principi di ordine pubblico e si pongano così come argine alla trascrizione della sentenza straniera di riconoscimento della doppia paternità.
In particolare, la delicatezza della questione (concernente per la prima volta due uomini) e l’omesso riconoscimento esplicito dell’adozione co-parentale nella legge sulle unioni civili hanno indotto la sezione remittente a non prendere posizione e a richiedere il responso delle Sezioni Unite.

(Tratto da rassegna giurisprudenziale Massimario Cassazione 2018 pagg 113-114)

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