Torna a tutte le News

Dicembre 2018

INCIDENTE SUGLI SCI DÀ DIRITTO AL RISARCIMENTO?

Lesioni gravi durante lo sci: cosa sapere

Gli sport invernali che si praticano sulle piste innevate, riscuotono molto successo. Tuttavia, sciare rientra tra le attività  a maggior rischio di sinistro con frequenti lesioni gravi alla persona. Ne derivano responsabilità civile e/o penale con conseguente risarcimento danni derivanti dall’incidente sciistico.

Con il consiglio di rivolgersi immediatamente ad un legale per presentare tempestivamente la domanda di risarcimento danni al responsabile, analizziamo  brevemente le tre ipotesi che si possono verificare:

1) COLLISIONE TRA SCIATORI
2) RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEGLI IMPIANTI
3) RESPONSABILITÀ DEI MAESTRI DURANTE LE LEZIONI

Per assistenza legale e per una consulenza visita la sezione contatti del nostro sito

 

1) COLLISIONE TRA SCIATORI

La collisione tra sciatori rappresenta la categoria più frequente e per tale motivo molti di coloro che praticano gli sport invernali sono coperti da una polizza assicurativa per responsabilità civile, per i danni cagionati ad altri, considerato il fatto che a volte i danni provocati possono essere davvero gravi.

La regola generale è che in caso di scontro tra sciatori si presume il concorso di colpa. Tale attività si caratterizza per la molteplicità dei rischi che comporta, il più delle volte legati alla condotta tenuta dagli sciatori sulle piste secondo parte della giurisprudenza considerata attività pericolosa .

Specifiche regole di condotta sono, previste dal Congresso di Bariloche del 1977  per i fondisti e dal Congresso di Portorose del 2002 per lo sci alpino e lo snowboard.

Ogni sciatore è sempre tenuto, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore (L. 363/2003 ed il “decalogo dello sciatore”) a tenere un comportamento prudente e diligente sulle piste, ad indossare (per i minori di 14 anni) il casco da sci o il casco da snowboard, al fine di non arrecare danni a se stessi ed agli altri, evitando in questo modo di incorrere in responsabilità.

Tuttavia molto spesso ad avere tutta la colpa è chi con comportamento negligente cagiona danno ad altri (esempio mancato rispetto delle distanze , velocità, comportamento imprudente).

Pertanto, qualora avvenga uno scontro tra sciatori (intendendo per tali, ovviamente, anche gli snowboardisti) la responsabilità andrà provata. Ciascuno avrà quindi l’onere di provare che l’accaduto è riconducibile all’altra parte.

Allo scontro tra sciatori si applica la disciplina dello scontro tra veicoli.

Come rilevato dalla giurisprudenza in tema di scontro tra veicoli, infatti, affinché uno dei conducenti sia liberato dalla presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è necessario l’accertamento che la condotta di questi sia restata del tutto estranea alla causazione del sinistro stesso. Il conducente ha l’onere di provare, al fine di superare la presunzione di colpa concorrente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente, ossia di aver tenuto una condotta regolare, conforme alle norme sulla circolazione stradale e di comune prudenza (Cass. civ. n. 4810/1982 e n. 1663/1994). Infatti, l’accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti non basta per attribuirgli la colpa esclusiva dell’incidente, essendo a tal fine necessario che l’altro fornisca la propria prova liberatoria (Cass. civ. n. 1820/1984, n. 1198/1997).

Infatti, l’accertamento del comportamento colposo di uno dei conducenti è necessario e va provato (verbale delle forze dell’ordine, prova testimoniale).

I Carabinieri intervenuti sul posto dell’incidente possono identificare gli sciatori coinvolti, tenuti al risarcimento del danno. E possono anche avvalersi dei testimoni presenti sulla scena per chiarirne le dinamiche.

Il danneggiato può fare valere il proprio diritto al risarcimento danni, non essendosi il convenuto diligentemente attenuto alle regole generalmente vigenti sulle piste da sci. Inoltre, al caso di specie risulterà applicabile la normativa appositamente dettata dalla cd. legge sulla pratica dello sci (legge n. 363 del 24.12.2003).

Nello svolgimento della pratica sciistica, gli eventi dannosi nei quali si può rimanere coinvolti, al di là delle più comuni cadute accidentali, possono ricondursi a condotte, qualificabili (a seconda del rilievo penale o civile che assumono) o come reato o come illecito civile ed addebitabili o:

– al gestore dell’impianto;

– al maestro/alla scuola di scii;

– ad un altro sciatore.

Lo scontro tra sciatori è l’evento più frequente e, qualora sia riconducibile alla negligenza, impudenza ed imperizia di uno dei soggetti coinvolti, chi ne subisce le conseguenza dannose potrà attivarsi al fine di tutelare giuridicamente i propri diritti ed ottenere il risarcimento del danno per le lesioni eventualmente subite, a causa dell’incidente sciistico.

Sul punto è importante ricordare come l’art. 19 della L. 363/2003 (Legge Nazionale sulla Sicurezza in Montagna), nel richiamare l’art. 2054 c.c., in materia di incidenti stradali, riconosce sussistente il concorso di colpa, fino a prova contraria

La citata legge all’art. 9 prescrive che ogni sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui. Il successivo art. 10 prescrive che lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle. Tali regole corrispondono in realtà al decalogo FIS, le quali risultano essere internazionalmente riconosciute.

Si potrà agire per il risarcimento di tutti i danni patiti a causa del sinistro in questione. E si potrà ottenere il risarcimento del danno biologico patito, così come accertato da un medico legale, ossia distinguendo tra inabilità temporanea (la riduzione della capacità durante il percorso di guarigione) e inabilità permanente (le menomazioni fisiche non più perfettamente guaribili). Inoltre, a ciò si aggiungeranno i danni patrimoniali derivati dalla (forzata e prolungata) incapacità lavorativa, oltre alla restituzione di tutte le spese (mediche) occorse a causa dell’incidente.

A tale ultimo proposito sarà decisivo documentare in maniera adeguata le perdite subite, come anche tutte le eventuali spese effettivamente sostenute.

Per assistenza legale e per una consulenza visita la sezione contatti del nostro sito.

 

2) RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DEGLI IMPIANTI

Vi sono poi le ipotesi in cui lo sciatore si faccia male sulle piste per delle anomalie delle stesse… buche o malfunzionamenti allora avrà diritto ad essere risarcito dal gestore dell’impianto sulla base del contratto stipulato con lui denominato “skipass”.

Per ottenere tale risarcimento occorrerà che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo.

Il titolare dell’impianto assuma l’impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni.

Lo sciatore che subisce un infortunio durante l’attività sportiva potrà agire per il risarcimento del danno, esercitando l’azione di responsabilità contrattuale, innanzi al foro del luogo in cui ha stabilito la propria residenza (si applica la norma del foro del consumatore).

Mentre negli altri casi le norme ordinarie sulla competenza.

Prima dell’introduzione del contratto di skipass, il biglietto con il quale è possibile accedere agli impianti di risalita (seggiovie, skilift, ecc.) di una stazione sciistica o di un comprensorio, la responsabilità del gestore era di tipo extracontrattuale.

L’onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa del gestore ed il danno patito spettava all’utente danneggiato (art.2043 del Codice civile).

Con l’acquisto dello skipass da parte dell’utente, la responsabilità del gestore dell’impianto diventa di tipo contrattuale, con evidente vantaggi per il danneggiato in caso di incidente ed infortunio.

Nella responsabilità contrattuale, così come previsto dall’art.1218 del Codice civile, non spetta al danneggiato dimostrare il danno ed il nesso causale (deve solo dimostrare che l’incidente si sia verificato sulla pista), ma anzi spetta al proprietario dell’impianto dimostrare che l’incidente sia stato conseguente ad una causa a lui non imputabile, diversamente sarà tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento.

Tra le cause a lui non imputabili, il gestore dovrà dimostrare, ad esempio, che il sinistro si sia verificato esclusivamente per una errata condotta dell’utente (o di terzi), per violazioni delle disposizioni che abbiamo visto precedentemente (ad esempio procedeva ad una velocità non consona, sentenza Cassazione n.4018 del 2013) oppure per un evento fortuito o per cause di forza maggiore.

 

Un altro vantaggio derivante dall’acquisto dello skipass è il principio del foro del consumatore, che garantisce all’utente di esercitare un’eventuale azione giudiziaria, contro il gestore dell’impianto, nel foro di pertinenza della sua città di residenza e non del luogo in cui è situato l’impianto (Codice del Consumo, D.Lgs. 206 del 2005).

Rilevano poi gli obblighi del gestore dell’impianto che deve garantire ai propri utenti la pratica dell’attività in condizioni di sicurezza, assicurare loro il soccorso ed il trasporto e a segnalare gli ostacoli presenti sulla pista con l’ausilio di segnalazioni e protezioni adeguate.

Il gestore dell’impianto è obbligato a provvedere all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle piste e delle aree di risalita, garantendo sempre i requisiti di sicurezza per la tutela dell’incolumità dei propri utenti.

In tema di responsabilità da illecito omissivo del gestore di impianto sciistico Corte di Cassazione, n. 22344/2014.

La presenza di cattive condizioni del fondo nevoso deve essere tempestivamente segnalata e gli ostacoli e qualsiasi altra fonte di rischio devono essere rimossi in caso di oggettivo pericolo altrimenti la pista deve essere chiusa.

La pista deve essere chiusa anche in caso di non agibilità della stessa e le indicazioni riguardanti lo stato della pista e della sua eventuale chiusura devono essere ben visibili al pubblico e presenti all’inizio della stessa e nelle stazioni a valle.

Secondo l’art.4 della Legge 393, il gestore dell’impianto, prima dell’apertura al pubblico, ha inoltre l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa da responsabilità civile per i danni subiti dagli utenti per fatti conseguenti una propria responsabilità, al fine di garantire la certezza del risarcimento.

La sentenza n.22344/2014 scorso, rigetta la richiesta evidenziando che sebbene al momento dell’acquisto dello ski-pass lo sciatore concluda un contratto da cui scaturiscono a carico del gestore di impianti alcuni obblighi (es: quello  di garantire la manutenzione delle piste, di prevenire pericoli, di apporre la corretta segnaletica,….) di certo tra questi non vi è anche quello di prevedere e prevenire i pericoli derivanti da condotte imprudenti degli sciatori.

Contrario è invece se la vittima prova che i gestori sono a conoscenza della condotta imprudente di uno sciatore e questi ignorino la segnalazione, vi sarebbe infatti una responsabilità per omissione.

La Corte sottolinea che l’art. 21 della l. 363/2003 disciplina la sicurezza degli sport invernali affidando il controllo della sicurezza sulle piste alle forza pubbliche, quali Carabinieri, Polizia di Stato e Corpo Forestale e non anche dai gestori di piste ed impianti di risalita.

Per assistenza legale e per una consulenza visita la sezione contatti del nostro sito.

 

3) RESPONSABILITÀ DEI MAESTRI DURANTE LE LEZIONI

Una recente sentenza della Cassazione si è poi pronunziata a seguito di una frattura durante una lezione di sci

Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile – Sentenza del 2014, n. 3612– nella quale ha affermato che è di tutta evidenza che l’affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni – il che concretizza la ricorrenza di un contratto – comporti a carico della scuola l’assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l’incolumità. La scuola, ed il maestro devono adempiere le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell’allievo, tenuto, in ogni caso conto delle peculiarità dell’oggetto del contratto (v. anche Cass.3.2.2011 n. 2559).

“Se nell’ambito di un rapporto contrattuale, in particolare nell’ambito di un contratto di insegnamento/avviamento alla pratica sportiva, incomba sul debitore/maestro/scuola ex artt. 1176, 1218 e 2697 c.c. l’onere della prova di avere adempiuto le prestazioni di istruzione/custodia/vigilanza.

Se, in difetto di tale prova e della prova da parte del debitore dell’impossibilità di farlo per causa a lui non imputabile, debba affermarsi che egli “è tenuto al risarcimento dei danni” che il creditore /allievo ha procurato a se stesso.

Se il creditore/allievo possa limitarsi a provare l’esistenza del contratto e del danno, allegando altresì l’inadempimento altrui”.

Per assistenza legale e per una consulenza visita la sezione contatti del nostro sito

4)  IL DECALOGO DELLO SCIATORE

Il “Decalogo dello sciatore” è un allegato contenuto, insieme alla segnaletica prevista per le aree sciabili attrezzate, nel Decreto del 20/12/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Decreto riassume le norme già stabilite con la legge n. 363 del 24 dicembre 2003, che disciplina la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e che a sua volta riprende, integra e attualizza le dieci Regole di Condotta dello Sciatore redatte dalla FIS nel 1967. Queste regole, studiate per lo sci alpino, per lo snowboard e per lo sci di fondo, sono state per molto tempo l’unico codice di comportamento per sciatori e snowboardisti, che erano invitati a conoscerle e a rispettarle per poter sciare in tutta sicurezza senza arrecare danni a se stessi e agli altri. Ora che queste regole sono inserite nella legge e nel Decreto, gli utenti delle piste sono tenuti a osservarle anche per evitare sanzioni di nature civile e penale.

1. Rispetto per gli altri
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.

2. Padronanza della velocità e del comportamento
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico.

3. Scelta della direzione
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.

4. Sorpasso
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

5. Immissione ed incrocio
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.

6. Sosta
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.

7. Salita
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.

8. Rispetto della segnaletica
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l’obbligo del casco per i minori di 14 anni.

9. Soccorso
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.

10. Identificazione
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

 

 

Consulta tutte le sentenze e gli articoli in materia di:

Per assistenza legale e per una consulenza visita la sezione contatti del nostro sito

Condividi questo articolo:      

  Altre News

  Torna alla Home

  Contatti

  Consulenza online