A seguito di diverse richieste di chiarimento pervenuteci circa la sospensione ed il differimento di pagamento delle cartelle esattoriali, si forniscono le seguenti precisazioni :
Il D.L. n. 18/2020 (G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), c.d. Decreto “Cura Italia”, contenente “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – ha disposto quanto segue:
- sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo al periodo di sospensione);
- fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e di altri atti della riscossione;
- differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018) e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio” (L. n. 145/2018).
Il Decreto”Cura Italia” non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter”, quindi resta valida la scadenza di pagamento entro il 31 maggio per non perdere i benefici della rottamazione.
Se si ha un piano di rateazione in corso e alcune rate scadono nel periodo di sospensione è sospeso il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno.
I pagamenti non effettuati perché sospesi dal decreto devono essere fatti entro il 30 giugno in un’unica soluzione. Per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 – 31/5) è comunque possibile presentare una istanza di maggiore rateazione entro il 30 giugno 2020, al fine di evitare che vengano attivate le procedure di recupero previste dalla normativa vigente.
Se non si è pagata una cartella che è scaduta prima del 8 marzo 2020, durante il periodo di sospensione (8/3 – 31/5) non possono essere attivate procedure cautelari (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutive (esempio: pignoramento).
Allo stesso modo, se si è ricevuto a inizio marzo un preavviso di fermo dell’auto che dice che bisogna pagare entro 30 giorni, fino al 31 maggio sono sospese le azioni cautelari ed esecutive. Pertanto fino a tale data non possono essere iscritti fermi amministrativi e/o ipoteche.
Se si ha un fermo amministrativo già iscritto da tempo si può pagare in questo periodo e chiedere la cancellazione del fermo. Durante il periodo di sospensione previsto dal decreto “Salva Italia” (8/3 – 31/5), è infatti possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.
Nel periodo di sospensione( 8/3 – 31/5) non può essere notificata alcuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata.
Durante il periodo di sospensione, se si effettua una richiesta di rateizzazione, anche se presentata prima dell’inizio del periodo di sospensione, questa sarà presa in esame e trattata. Sarà inviata risposta anche durante il periodo di sospensione.
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