Cosa fare se vuoi annullare una multa? Per prima cosa bisogna accertarsi che sia impugnabile.
Va precisato che affinché un verbale possa dirsi legittimo esso deve essere notificato tempestivamente, ovverosia nel termine massimo di 90 giorni dall’illecito (fissato indipendentemente dalle modalità con le quali la violazione è stata accertata). Se tale termine non è rispettato, la contravvenzione deve reputarsi nulla.
Inoltre il verbale, per legge, deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi specificamente previsti dalla legge che, se mancano, lo viziano da un punto di vista formale.
I principali vizi formali che comportano la nullità del verbale sono:
- l’erronea indicazione delle generalità del conducente;
- l’omessa o l’errata indicazione della data, dell’ora e della località nella quale è avvenuta l’infrazione, se ciò pregiudica l’esatta identificazione del fatto;
- l’erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo, nelle ipotesi in cui non sia possibile desumerli con certezza in altro modo;
- la mancata esposizione dei fatti;
- l’errata indicazione della norma violata o della sanzione da pagare;
- l’errata o l’omessa indicazione dell’autorità competente a decidere sul ricorso;
- la mancata indicazione circa la possibilità per il trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica;
- l’incoerenza tra l’infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada.
Il verbale è altresì nullo per inosservanza del termine di notifica. Il termine è di 90 giorni dall’accertamento della violazione previsto per la notifica del verbale nei casi in cui non sia possibile la contestazione immediata, inizia a decorrere dal giorno successivo all’infrazione.
Non sempre, però, un vizio di forma rende nullo un verbale.
Tale effetto, infatti, si ha quando l’errore comporta una compromissione dei diritti del contravventore, quindi ad esempio in caso di mancata indicazione della data di contestazione della violazione o ancora quando l’infrazione non è coerente con la via riportata con il verbale (ad esempio è contestato il superamento del limite di 50 km/h su una strada ove il limite è di 70 km/h).
La nullità NON è prodotta nei casi in cui gli errori non ledono il diritto di difesa del sanzionato e sono compensati da altri elementi contenuti nel verbale. Ad esempio:
- la mancata o errata indicazione della data di nascita del trasgressore può essere compensata dalla corretta indicazione delle sue generalità, del codice fiscale e della residenza;
- l’omessa indicazione della tipologia dell’auto può essere ovviata dalla corretta indicazione della targa;
- l’errore è facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell’uomo medio;
- la mancata o non corretta indicazione della norma violata può essere compensata da una dettagliata descrizione del fatto e dalla presenza nel verbale, di informazioni sul pagamento in misura ridotta della sanzione. In tal modo, è comunque consentito al trasgressore l’esercizio del diritto di difesa
In ogni caso, se il verbale è affetto da un vizio di forma rilevante, è possibile ricorrere o al Giudice di Pace (nel termine di 30 giorni e pagando contributo unificato e, se la somma contestata supera un certo importo, marca da bollo) o al Prefetto (nel termine di 60 giorni e senza alcun costo) per farne dichiarare la nullità”.
Come fare ricorso e quanto costa:
Una volta individuato un vizio di forma, esistono tre strade per fare ricorso:
- Autotutela. È la prima opzione, si esercita direttamente presso l’ente che ha redatto il verbale e l’annullamento verrà stabilito direttamente dallo stesso. Non vi sono termini per questa tipologia di ricorso, ma bisogna fare attenzione a quelli per il ricorso a prefetto e giudice di pace, poiché non sarà poi possibile esercitare queste due opzioni in caso di rigetto del ricorso in autotutela.
- Prefetto. In questo caso si tratta di errori di forma che non richiedono una valutazione che entri nel merito del caso. Si ha tempo 60 giornidalla notifica del verbale e si può avanzare il ricorso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentandolo direttamente all’ente che ha elevato la contravvenzione.
- Giudice di pace. Qui si entra nel merito del caso. Al giudice di pace ci si può rivolgere direttamente oppure a seguito di un’ordinanza avversa del prefetto, entro 30 giorni dall’ordinanza stessa o dalla notifica del verbale, ottenendo una sorta di secondo grado di giudizio. In questo caso il ricorso va presentato presso la cancelleria del giudice stesso o nuovamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Per Ricevere informazioni sui costi contatta il nostro studio.
Scegli di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.
Consulta tutte le sentenze e gli articoli in materia di: