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Aprile 2021

Clausole Claims Made: cosa sono e cosa si rischia (evoluzione della Cassazione)

“Claims  made” (letteralmente “a richiesta fatta”) è uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli vincolato dalla normativa sulla responsabilità civile obbligatoria).

 

L’alternativa alla claims made è la polizza “Loss occurrence” affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato prima della commissione dell’errore professionale; con una polizza “claims made” “pura” il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato prima di ricevere la richiesta di risarcimento danni.

Avviene dunque uno spostamento radicale, che è alla base della disciplina “claims made”, per cui il fatto rilevante ai fini assicurativi non è più il sinistro-danno, ma viene spostato sul fatto-denuncia del sinistro (chiamiamola sinistro-denuncia o appunto claim).

Ma attenzione perchè sono emersi anche dei rischi circa l’applicazione delle suddette clausole nelle ipotesi di danni lungolatenti, che si manifestano molto tempo dopo e che potrebbero essere per questo non coperti nel momento della richiesta, scaduta l’assicurazione.

Nelle polizze claims made, il tempo assicurativo utile, preso in considerazione, riguarda esclusivamente il tempo della denuncia, essendo sostanzialmente irrilevante quando il sinistro si è verificato – anche se addirittura questi si sia verificato prima della sottoscrizione della polizza claims made.

 

La giurisprudenza della Cassazione se ne è recentemente occupata evidenziando una serie di aspetti, non ultimo quello che ne consente l’innesto nell’ordinamento italiano, incentrato sul principio dell’insorgenza del danno (loss occurency) ex art. 1917 comma 1 cc., norma da ritenere – peraltro – derogabile per volontà delle parti.

Nel contempo, nel nostro ordinamento si è affermata la compatibilità della clausola rispetto al tema del c.d. rischio putativo (art. 1895 cc. che tratta dell’inesistenza del rischio) e se ne è esclusa la illiceità sic et sempliciter dovendosi verificare la “meritevolezza in concreto”.

L’invenzione della claims made risponde allo  specifico problema: determinare, dato un lasso di tempo specifico, i sinistri assicurativi aperti. Per fare questo, bisogna che i sinistri – appunto – siano “finiti”, non siano cioè possibili ulteriori richieste di indennizzo al di fuori del tempo concesso per l’apertura della pratica risarcitoria.

 

Vediamo quindi nello specifico quali gli aspetti positivi e quali quelli negativi:

In primo luogo può essere vantaggiosa  la natura illimitatamente retroattiva della clausola claims made. Rileva in questo caso non il momento del sinistro ma il momento della denuncia.

Invece nella Loss occurence: traducibile con “evento dannoso”, tipologia di copertura più diffusa, che permette di tenere in copertura gli eventi che si verificano durante il periodo di assicurazione. Ciò significa che se l’evento si verifica anche solo 1 minuto dopo le ore 24 del giorno di scadenza della polizza non rinnovata, non sarà possibile l’indennizzo.  Attenzione però, la discriminante è il verificarsi dell’evento NON il momento in cui l’assicurato ne viene a conoscenza o ha evidenza delle conseguenze. questo vuol dire che verificatosi l’evento sotto copertura, scaduta la polizza sarò comunque risarcito a differenza della claims made la cui richiesta di risarcimento deve pervenire in costanza di polizza.

Tuttavia sono state create ulteriori distinzioni che rendono ancor più complessa la distinzine e che hanno dato vita a forme ibride. Venendo più allo specifico, pur nella varietà delle possibili formulazioni contrattuali, si distinguono clausole claims made pure (da ritenersi oggi sempre lecite) ed impure o miste: le prime coprono tutte le richieste risarcitorie pervenute durante la vigenza contrattuale a prescindere da quando si sia verificato il sinistro e con efficacia retroattiva.

Le seconde, miste, si caratterizzano hanno invece una retroattività definita, e quindi minori vantaggi per l’assicurato. Di queste seconde è discussa la riconducibilità allo schema dell’art. 1917 cc. che parla di “fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione” oltre alla compatibilità con l’art. 2965 cc. (decadenze stabilite contrattualmente).

Il successo delle clausole claims made (letteralmente: “a richiesta inoltrata”) è dovuto alla maggiore facilità che un modello di questo tipo garantisce alle compagnie assicurative, in ordine alla gestione delle proprie risorse e alla previsione dei costi derivanti dagli impegni contrattuali, circoscrivendo le ipotesi di risarcibilità.

 

Alla luce di tali considerazione si è mossa la giurisprudenza: che si è domandata se una simile costruzione dell’assetto contrattuale non pregiudichi oltremisura gli interessi del contraente e sul punto è più volte intervenuta la Corte di Cassazione, che si è pronunciata per la generale ammissibilità di tali clausole, ritenendo sufficienti le tutele garantite all’assicurato dal relativo modello contrattuale.

Tali provvedimenti hanno chiarito che le clausole claims made rappresentano una deroga consentita al disposto del primo comma dell’art. 1917 c.c. (cioè allo schema loss occurrence), e che tale modello di disciplina del rapporto assicurativo vada ormai accolto come uno degli schemi tipici della contrattualistica di settore.

Di conseguenza, è ormai pacifico che, nel caso concreto, lo scrutinio del giudice in ordine alla presenza di tali clausole in un contratto debba fare riferimento al primo comma dell’art. 1322 c.c., che impone all’autonomia privata il rispetto dei limiti imposti dalle legge, e non al secondo comma del medesimo articolo, che invece attiene al piano della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti nella conclusione di contratti atipici.

 

In particolare l’evoluzione della giurisprudenza del Supremo Consesso si è così articolata:

Le Sezioni Unite Cass. n. 9140 del 2016 hanno affermato che la previsione che tanto il fatto illecito quanto la richiesta di indennizzo debbano avvenire durante la vita del contratto di assicurazione o entro un termine successivo ma predeterminato (clausola claims made mista) in sé non è vessatoria; delimita l’oggetto del contratto più che la responsabilità dell’assicuratore; non fa venire meno l’alea se al momento del raggiungimento del consenso le parti e, in specie, l’assicurato ne ignoravano l’esistenza;

Di contro la clausola claims made con garanzia pregressa (PURA) è lecita perché afferisce ad un solo elemento del rischio garantito, cioè la condotta colposa già posta in essere, restando invece impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato; la clausola, inoltre, è compatibile con l’art. 1895 cc. sia con l’art. 1904 cc. (interesse all’assicurazione);

questa clausola non è incompatibile con l’assicurazione contro la responsabilità civile anche se si pone come atipica rispetto allo schema dell’art. 1917 cc. che non è norma inderogabile;  la clausola può, comunque, essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza – da giudicare caso per caso – oppure, ove applicabile la disciplina del d. lgs. n. 206/2005 (codice del consumo), perché determina a carico dell’assicurato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

 

La Cassazione è poi ritornata in argomento ribadendo che, per i danni richiesti in un secondo tempo, l’avvenuta scadenza della polizza non fa venire meno la copertura assicurativa e, in particolare, una clausola che escludesse tutti i danni causati dall’assicurato in prossimità della scadenza del contratto finirebbe per attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartita, quindi non meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2 cc (Cass. 28.4.2017 n. 10509) .

 

La Corte, ribadisce poi che la clausola claims made non deve considerarsi vessatoria, e quindi non va specificamente approvata per iscritto, in quanto il suo unico fine è quello di circoscrivere l’oggetto della copertura assicurativa descrivendo meglio il rischio assicurato

Sintetizzando: le clausole claims made sono assolutamente legittime e meritevoli di tutela se comportano reciproci vantaggi e svantaggi per le parti. Per quanto riguarda le sole clausole c.d. impure, se sono prive di retroattività o se sono dotate di scarsa o scarsissima retroattività, possono presuntivamente ritenersi nulle.

 

La legge n. 124/2017, c.d. legge sulla concorrenza, ha innovato parzialmente questa materia con riferimento all’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio della propria attività professionale; è stato, infatti, introdotto – nelle condizioni generali di contratto – l’obbligo di un periodo di ultrattività delle coperture per le richieste di risarcimento danni entro i 10 anni (quindi nel rispetto del termine prescrizionale ordinario) successivi alla fine del contratto e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura stessa; e ciò vale anche per le polizze in corso. Il contratto di assicurazione con clausola claims diventa un contratto nominato nell’ambito della responsabilità sanitaria (la struttura sanitaria e gli esercenti la stessa) e degli avvocati e recupera i concetti della “causa in concreto” ed il principio della buona fede. La garanzia assicurativa prevede, come detto, una operatività temporale anche per eventi accaduti, come minimo, nei 10 anni precedenti e nei 10 anni successivi alla fine della polizza.

 

Inoltre con la recenti modifiche in materia di responsabilità medica, nella Legge Gelli-Bianco (l.24/2017) l’art. 12 della legge consente al paziente danneggiato una azione diretta contro la Compagnia garante dell’azienda sanitaria o dell’operatore sanitario libero professionista. Risulta anche possibile estendere la copertura ai c.d. costi difensivi, cioè le spese tecniche e legali da sostenere in caso di giudizio. La riforma prevede altresì un fondo di garanzia per i sinistri c.d. med mal (oltre i massimali stipulati o in caso di insolvenza della Compagnia assicuratrice). Le imprese di assicurazione dovranno – in assenza di dati certi – decidere come “coprire” questo nuovo tipo di rischio.

 

Gli Ermellini quindi si assestano sull’orientamento secondo il quale le clausole claims made pure non sono vessatorie scandendo un ulteriore passaggio con Cassazione civile, sez. III, ordinanza 23.11.2017 n° 27867

Le clausole claims made pure sono meritevoli di tutela, in quanto comportano per l’assicurato sia vantaggi che svantaggi egue l’orientamento già espresso nella pronuncia a Sezioni Unite. In particolare, si chiarisce che la clausola di specie va inquadrata non già nella categoria delle pattuizioni dirette a limitare oppure ad escludere la responsabilità del debitore, ma fra quelle volte a meglio descrivere l’oggetto del contratto e, nello specifico del rischio assicurato. In altre parole, non si considera vessatoria la clausola che si limiti a determinare l’effettiva estensione delle reciproche prestazioni dedotte in obbligazione.

 

Con la successiva ordinanza 16.1.2018 n. 1465 , la Cassazione ha trasmesso nuovamente gli atti per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite con riferimento a due ulteriori aspetti rispetto a quanto in precedenza esaminato e cioé: se sia lecito convenire che per sinistro debba intendersi un evento diverso dalla causazione del danno a terzi da parte dell’assicurato-responsabile quale la richiesta da parte sua di un risarcimento proveniente dal danneggiato; si tratta, quindi, della nozione di sinistro (ma anche, in certa misura, di quella di rischio assicurabile); se il patto atipico di esclusione dell’indennizzo per le richieste postume, nella parte in cui esclude il diritto dell’assicurato all’indennizzo quando la richiesta di risarcimento gli pervenga dal terzo dopo la scadenza del contratto, debba considerarsi o meno diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Lo schema legale dell’art. 1917 cc. e quello oramai “tipico”, derogatorio, claims made hanno in comune il concetto di sinistro che è costituito dal fatto illecito dell’assicurato (contrattuale o extracontrattuale), cioè il fatto idoneo a provocare il danno.

 

Da ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate in argomento con la sentenza 24.9.2018 n. 22437, abbandonando la tesi della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti e spostando l’attenzione sulla “causa in concreto”, precisando che la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con l’attivazione dei rimedi pertinenti (responsabilità precontrattuale, nullità anche parziale per difetto di causa in concreto).

 

Le clausole claims made sono divenute la tipologia dominante in alcuni settori dell’assicurazione sulla responsabilità civile ove siano presenti danni c.d. lungolatenti.

In linea generale, dette clausole sono legittime perché non stravolgono il concetto di sinistro di cui all’art. 1882 cc. ancorché vadano sottoposte ad uno scrutinio di meritevolezza ex art. 1322 cc. da svolgersi secondo il principio della causa in concreto applicando i canoni previsti dagli artt. 183-187 del Codice delle Assicurazioni Private (al profilo della trasparenza e della informazione va aggiunto quello della adeguatezza del contratto (art. 183 c.a.p.) alle esigenze dell’assicurato.

Il concetto di “sinistro” viene confermato quale evento avverso, pregiudizievole e non voluto.

Il rischio assicurabile, ed il correlato obbligo indennitario assunto dall’assicuratore, risultano composti dalla combinata ricorrenza della condotta del danneggiante e dalla richiesta del danneggiato per cui il riferimento pattizio al momento della richiesta del danneggiato va considerato in termini di mera delimitazione del rischio assicurato.

 

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