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Maggio 2019

Cause di lavoro: integrazione del contraddittorio, quando non è necessaria?

Strumentalmente in giudizio viene eccepita la necessaria integrazione del contraddittorio da parte di datori di lavoro sia negli appalti che nella cessione di ramo di azienda.

Tale integrazione spesso però non è necessaria e viene utilizzata per meri espedienti dilatori.

Le argomentazioni proposte però sono spesso carenti sotto il profilo probatorio oltre che prive di fondamento, cosi come l’asserita “totale estraneità della committente alla gestione del rapporto di lavoro”. Non solo la committente fruisce della prestazione lavorativa per anni, ma soprattutto non è mai stata “estranea” al rapporto di lavoro.

Nella fattispecie non sussiste alcuna necessità di integrare il contraddittorio e la pronunzia indubbiamente potrà essere emessa nei confronti di una sola delle debitrici in solido, in quanto l’obbligazione solidale per sua natura NON dà luogo a litisconsorzio necessario passivo. Rileva  che  l’invocato istituto trovi applicazione, secondo il disposto dell’art 102 cpc, esclusivamente nei casi in cui la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti,  con la conseguente necessaria attuazione dello stesso esclusivamente nei casi in cui si ravvisi l’ indispensabile partecipazione di più parti al giudizio, ed è evidente che non rientri nella fattispecie tipizzata dal legislatore, il pagamento di un credito di lavoro (e dei relativi accessori), di un coobbligato. Litisconsorzio “necessario” ricorre infatti quando l’azione tende alla “costituzione” di un rapporto plurisoggettivo unico oppure nei casi espressamente previsti dalla legge (Cassazione 14102/2003) ma non genera mai un litisconsorzio necessario, l’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva. Dunque l’obbligato solidale non è litisconsorte necessario ed il creditore può agire contro uno qualsiasi dei debitori senza dover citare gli altri avendo il creditore titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati (ex multis Cass. SS.UU 14700/2010, Cass.n 17458/2013 e  Cass. n. 17221/2014, Cass. n.2854/2016).

 

La solidarietà che caratterizza il rapporto sottostante (e che esclude il litisconsorzio) sorge per effetto dei contratti di appalto e subappalto intercorsi tra le società datrici e Poste Italiane che consentivano a quest’ultima di fruire in maniera esclusiva, continuativa ed ininterrotta delle prestazioni lavorative.

 

La committente ha sollevato la questione di un generico difetto di integrità del contraddittorio, ma non dimostra in alcun modo i presupposti di fatto che giustificherebbero l’integrazione stessa e, come statuito dalla Cassazione, ciò non è sufficiente per aversi integrazione (Cassazione 21925/2015 Cassazione 25810/2013). In giurisprudenza si è poi osservato che nelle azioni di mero accertamento non è necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti del rapporto sostanziale in quanto tali azioni non comportano alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso essendo l’inscindibilità connessa solo alle azioni costitutive (Cassazione 16327/2002). E ad ogni modo, quando il convenuto contesta l’obbligazione indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo, non ha necessità di integrare il contraddittorio, non configurandosi ipotesi di integrazione necessaria (Cassazione 6415/ 1998).

 

Inoltre, nella fattispecie, trattandosi un’unica controversia, non si ravvisano neppure gli estremi di litisconsorzio “facoltativo”, il quale, ex art. 103 cpc, si verifica per ragioni di convenienza pratica (trattazione e decisione congiunta di distinte controversie per economia processuale).

E -fatto ancora più rilevante- applicabile allo specifico caso che ci occupa, il decreto legge n. 25 del 2017, convertito in Legge 20 aprile 2017 n. 49, ha modificato il regime di responsabilità solidale negli appalti, eliminando sia il “beneficio di preventiva escussione” precedentemente previsto in favore del committente nei confronti dell’appaltatore (o dell’appaltatore nei confronti dell’eventuale subappaltatore) sia il litisconsorzio tra impresa committente e impresa appaltatrice al fine di contrastare pratiche elusive, nonché al fine di elevare ulteriormente l’efficacia delle tutele in favore dei lavoratori.

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