Contribuenti e professionisti oggi hanno finalmente maggiori certezze per quanto concerne l’assoggettamento ad IRAP. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite , con la sentenza n. 9451del 10 maggio 2016 ha espresso un importante principio che riguarda tutti coloro che svolgono in forma individuale attività d’impresa, professionale e artistica. Il principio è quello secondo cui il professionista (o artigiano o imprenditore) che assuma un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive o di segreteria non è obbligato a pagare l’IRAP. Questa sentenza dà dunque voce all’orientamento, finora minoritario, secondo il quale bisognava verificare se l’attività del dipendente fosse idonea ad incrementare l’attività produttiva. Pertanto resta superato quello che fino ad ora era stato l’orientamento maggioritario secondo il quale, la presenza anche di un solo collaboratore ed anche soltanto part time, purché continuativa e non occasionale, comportava automaticamente l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del datore di lavoro. Fra l’altro l’Agenzia delle Entrate, con la direttiva n. 42/2014, aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario più restrittivo.
Rimborsi per Avvocati ed altri professionisti
Contribuenti e professionisti oggi hanno finalmente maggiori certezze per quanto concerne l’assoggettamento ad IRAP. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 ha espresso un importante principio che riguarda tutti coloro che svolgono in forma individuale attività d’impresa, professionale e artistica. Il principio è quello secondo cui il professionista (o artigiano o imprenditore) che assuma un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive o di segreteria non è obbligato a pagare l’IRAP. Questa sentenza dà dunque voce all’orientamento, finora minoritario, secondo il quale bisognava verificare se l’attività del dipendente fosse idonea ad incrementare l’attività produttiva. Pertanto resta superato quello che fino ad ora era stato l’orientamento maggioritario secondo il quale, la presenza anche di un solo collaboratore ed anche soltanto part time, purché continuativa e non occasionale, comportava automaticamente l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del datore di lavoro. Fra l’altro l’Agenzia delle Entrate, con la direttiva n. 42/2014, aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario più restrittivo.
Dunque, alla luce della recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite tutti i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, si avvalgano, anche in modo non occasionale, di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, mansioni esecutive, non dovranno assolutamente versare IRAP. Infatti tali professionisti devono considerarsi “non organizzati”. Naturalmente, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate potrà verificare se di fatto l’attività svolta dal dipendente sia atta a potenziare l’attività produttiva, o sia invece un’attività prettamente esecutiva.
Partite Iva: maxiammortamenti e regime dei minimi
Numerose sono state le risposte e gli orientamenti forniti dall’agenzia delle entrate, in merito a quelli che sono i c.d. superammortamenti dei beni strumentali. Esse risultano raccolte nella circolare 12/E/2016.
Le interpretazioni che sono state fornite vanno decisamente nella direzione di rendere facilmente fruibile il beneficio da parte di imprese e professionisti.
I contribuenti minimi potranno applicare il beneficio nella sua forma massima. Dato che il costo di acquisizione dei beni strumentali viene dedotto per cassa, potranno dedurre nell’esercizio di sostenimento non solo il costo effettivo, ma anche l’intera maggiorazione del 40%.
L’ammortamento calcolato sulla maggiorazione del costo si differenzia dagli ammortamenti civilistici imputati in conto economico. Quelli dei quali si usufruirà a seguito della legge di stabilità saranno quelli delle variazioni in diminuzione (variazioni permanenti).
Acquistare la prima casa all’asta oggi è ancora più conveniente
Il perdurare della crisi economica in Italia ha iniziato ad intaccare anche il patrimonio immobiliare tanto che negli ultimi due anni si è visto un sensibile incremento di aste giudiziarie aventi ad oggetto immobili pignorati. Il crescente numero di immobili sul mercato ne ha fatto abbassare di molto il prezzo.
Sono molti coloro i quali decidono di fare questo conveniente acquisto ed è bene sapere che è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa anche per quegli immobili acquistati durante un’asta. Ecco un breve ed utile vademecum :
Per usufruire dell’agevolazione l’abitazione deve essere situata nel territorio del comune in cui l’acquirente ha ( o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto) la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.
Naturalmente l’acquisto della casa di abitazione è una scelta fondamentale nella creazione del patrimonio familiare, favorita dalla nostra Costituzione in quanto portatrice di effetti non soltanto economici ma anche sociali, e in tal senso agevolata dallo Stato attraverso una riduzione del prelievo fiscale.
Riduzione delle imposte negli acquisti all’asta
Il decreto legge numero 18 del 2016, ha introdotto una rilevante novità che consente a coloro i quali acquistano un immobile durante un’asta giudiziaria – con l’intento di rivenderlo nei due anni successivi – di godere di una forte riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Acquistare un immobile all’asta è già di per sé conveniente in quanto gli immobili sono venduti ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ed adesso acquistare diventa ancor più conveniente se l’acquisto è fatto nell’ottica di monetizzare il plusvalore che si viene a creare nel momento in cui il bene acquistato viene rivenduto.
Acquistare un immobile all’asta riserva molti vantaggi: prezzi bassi, perizie trasparenti, agevolazioni urbanistiche. È un valido sistema, spesso trascurato, per comprare casa a prezzi accessibili. Le aste immobiliari, giudiziarie o indette per dismettere il patrimonio pubblico, spesso riservano ottime occasioni per chi vuole investire nel mattone.
Particolari accortezze vanno però adoperate nel momento in cui l’intento di rivendere l’immobile nel biennio successivo all’asta – dichiarato in sede di assegnazione – non viene rispettato.
Istanza in autotutela
Con l’istanza in autotutela il cittadino – contribuente può chiedere ad una pubblica amministrazione (ivi compresa l’amministrazione finanziaria) il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare.
Secondo la vigente normativa in materia di pubbliche amministrazioni, infatti, attraverso una istanza, ogni cittadino può ottenere velocemente l’annullamento o la rettifica di un atto.
La possibilità di ricorrere all’istanza in autotutela coinvolge una disparata gamma di atti, emessi dalle pubbliche amministrazioni come ad esempio gli avvisi, i verbali, le cartella esattoriali, ecc. L’istituto in argomento consente al cittadino di rivolgere la propria richiesta al fine di ottenere soddisfazione della propria pretesa, direttamente dalla P.A. senza dover ricorrere al giudice.
L’autotutela dunque, costituisce un’eccezione al principio enunciato dall’articolo 2907 del codice civile secondo cui la tutela dei diritti è affidata all’attività giurisdizionale.
L’autotutela, in luogo del ricorso giurisdizionale, è, quindi, opportuna nel caso di vizi palesi dell’atto. Altrimenti, è consigliabile presentare un ricorso innanzi all’autorità giudiziaria competente per evitare il decorso dei termini ed il conseguente cristallizzarsi della situazione.
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto. L’autotutela amministrativa infatti può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese (un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del cittadino). Il suo fondamento si rinviene pertanto nella potestà generale che l’ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza (ed è per questo che la si considera espressione del più generale concetto di autarchia).
L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
Modifiche al processo tributario
Il 2015 si è chiuso con la circolare del 29 dicembre 2015 dell’Agenzia Entrate (circolare 29/12/2015 n. 38) che passa in rassegna le rilevanti modifiche introdotte nel processo tributario al fine di innovarlo sotto l’egida di celerità e razionalità.
In particolare dette modifiche hanno investito la mediazione che si avrà anche per i ricorsi sotto i 20 mila euro a prescindere dall’ente verso il quale saranno proposti.
La procedura di conciliazione, che avrà un ambito di applicazione maggiormente esteso, sarà esperibile anche per le controversie soggette a reclamo e mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.
Lo stesso avverrà per la tutela cautelare, che investirà diversi momenti e fasi del processo, in ottemperanza agli ultimi orientamenti della Consulta.
A decorrere dal 1/06/2016 diventano inoltre immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10 mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.