In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. continua a leggere
Opposizione agli atti esecutivi: efficacia sanate della conoscenza
La Cassazione si pronuncia in tema di processo esecutivo e nullità degli atti sanabili sancendo la possibilità che la relativa nullità sia suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
A dire il vero si tratta di un principio ormai consolidato in dottrina giurisprudenza: l’efficacia sanante per raggiungimento dello scopo, tuttavia l’odierna sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione II Sez. civile, sentenza 13 febbraio 2018 numero 3430), ribadisce tale concetto ampliandone la portata oltre gli usuali confini.
La notifica del pignoramento del conto corrente
Nel caso in cui si voglia pignorare il conto corrente presso un istituto di credito (cd. pignoramento presso terzi), gli operatori del diritto spesso si chiedono se il pignoramento debba essere notificato alla sede legale o alla filiale presso la quale il conto aperto è intestato al debitore.
Acquistare la prima casa all’asta oggi è ancora più conveniente
Il perdurare della crisi economica in Italia ha iniziato ad intaccare anche il patrimonio immobiliare tanto che negli ultimi due anni si è visto un sensibile incremento di aste giudiziarie aventi ad oggetto immobili pignorati. Il crescente numero di immobili sul mercato ne ha fatto abbassare di molto il prezzo.
Sono molti coloro i quali decidono di fare questo conveniente acquisto ed è bene sapere che è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa anche per quegli immobili acquistati durante un’asta. Ecco un breve ed utile vademecum :
Per usufruire dell’agevolazione l’abitazione deve essere situata nel territorio del comune in cui l’acquirente ha ( o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto) la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.
Naturalmente l’acquisto della casa di abitazione è una scelta fondamentale nella creazione del patrimonio familiare, favorita dalla nostra Costituzione in quanto portatrice di effetti non soltanto economici ma anche sociali, e in tal senso agevolata dallo Stato attraverso una riduzione del prelievo fiscale.
Riduzione delle imposte negli acquisti all’asta
Il decreto legge numero 18 del 2016, ha introdotto una rilevante novità che consente a coloro i quali acquistano un immobile durante un’asta giudiziaria – con l’intento di rivenderlo nei due anni successivi – di godere di una forte riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Acquistare un immobile all’asta è già di per sé conveniente in quanto gli immobili sono venduti ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ed adesso acquistare diventa ancor più conveniente se l’acquisto è fatto nell’ottica di monetizzare il plusvalore che si viene a creare nel momento in cui il bene acquistato viene rivenduto.
Acquistare un immobile all’asta riserva molti vantaggi: prezzi bassi, perizie trasparenti, agevolazioni urbanistiche. È un valido sistema, spesso trascurato, per comprare casa a prezzi accessibili. Le aste immobiliari, giudiziarie o indette per dismettere il patrimonio pubblico, spesso riservano ottime occasioni per chi vuole investire nel mattone.
Particolari accortezze vanno però adoperate nel momento in cui l’intento di rivendere l’immobile nel biennio successivo all’asta – dichiarato in sede di assegnazione – non viene rispettato.
Acquistare un immobile all’asta: cosa sapere
L’acquisto di un immobile all’asta può risultare estremamente conveniente perché spesso il prezzo di aggiudicazione è più basso del valore di mercato. Peraltro, ogni volta che l’asta va deserta il prezzo viene abbassato per legge del 25%. Ma come si partecipa ad un’asta giudiziaria presso il tribunale? Cosa fare? Cosa sapere? Risulta necessario fare chiarezza sulle possibili insidie che si potrebbero nascondere dietro alle aste.
Innanzi tutto bisogna visionare nella cancelleria del tribunale o presso il professionista incaricato o su internet, i relativi documenti: l’avviso di vendita, che contiene le condizioni e i termini della vendita, una breve descrizione dell’immobile ed il prezzo base; la perizia di stima, redatta da un tecnico nominato dal giudice, che contiene una dettagliata descrizione dell’immobile: i dati catastali, la planimetria, lo stato di fatto, le eventuali irregolarità e la loro sanabilità, i vincoli, le servitù, i debiti e se l’immobile è libero od occupato.
Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che tutti sono ammessi a fare le offerte, eccetto il debitore.
Acquistare alle aste immobiliari è uno dei metodi più conosciuti e pratici per acquistare un immobile scontato. Acquistare una casa all’asta è sicuramente vantaggioso dal punto di vista economico, ma il contraltare di un risparmio evidente è rappresentato dai problemi più o meno consistenti cui può andare incontro l’acquirente. L’opportunità di fare un ottimo acquisto è altamente probabile, tuttavia vanno poste in essere alcune accortezze, per evitare brutte sorprese.
È caldamente consigliato dunque farsi assistere da un legale che sappia agevolmente districarsi in quest’ambito.
Bisogna considerare che i tempi possono essere lunghi. E che si deve ottemperare ad alcuni adempimenti richiesti dal tribunale.
Come opporsi ad un pignoramento
L’opposizione al pignoramento è sicuramente – laddove ve ne siano i presupposti – un’azione esperibile a tutela del debitore esecutato.
Le tempistiche sono sempre molto stringenti quindi è bene muoversi con anticipo affinché non decorrano i termini per proporre opposizione. I termini fissati in favore del debitore sono perentori.
Vista la delicatezza della materia e gli interessi in gioco è sempre bene farsi assistere da uno specialista competente.
Nello specifico il debitore ha dieci giorni di tempo per opporsi all’atto che precede il pignoramento (atto di precetto). Come si può ben capire 10 giorni sono un tempo veramente esiguo per produrre la documentazione per cui è sempre consigliabile agire senza ritardo e fin dalla notifica.
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