In passato l’obbligo di registrazione entro 30 giorni era posto a carico solidalmente sia del locatore che del locatario. La legge di Stabilità 2016, invece, introduce rilevanti modifiche alla disciplina.
La norma stabilisce che l’obbligo di registrazione – da assolvere sempre entro 30 giorni – spetti solo al locatore. Inoltre, quest’ultimo, entro i 60 giorni successivi, ha l’obbligo di comunicarlo sia all’inquilino che all’amministratore di condominio ai fini della compilazione dell’anagrafe di condominio.
In via ordinaria, la registrazione del contratto è effettuata telematicamente o presentando un apposito modello cartaceo e versando l’imposta di registro dovuta in misura proporzionale, oppure fissa se si tratta di locazioni soggette ad IVA.
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La reiterata morosità del conduttore legittima lo sfratto ed il risarcimento dei danni
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui contratti di locazione, ribadendo che il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o degli altri importi dovuti, costituisce motivo di risoluzione ai sensi degli artt. 1455-1456 del codice civile ed inoltre legittima il risarcimento di eventuali danni.
A fronte del grave inadempimento del conduttore si verifica uno squilibrio del sinallagma funzionale dal quale scaturisce come conseguenza: a) la risoluzione del contratto di locazione b) la condanna del conduttore all’immediato rilascio dell’immobile ed al pagamento delle mensilità pregresse e delle spese di lite.
In tema di risoluzione anticipata del contratto di locazione, l’intimazione di sfratto per morosità è pienamente compatibile con la richiesta di risarcimento dei danni consistenti nel mancato guadagno, la cui valutazione è rimandata al giudice di merito. Questo è, in breve sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2865 depositata in cancelleria il 13 febbraio 2015. In buona sostanza, dice la Cassazione, il locatore, nel caso d’inadempimento del conduttore, ha diritto alla restituzione dell’immobile conseguente alla risoluzione del contratto e tutto ciò non lo priva della possibilità di chiedere il risarcimento del danno che può corrispondere alla mancata percezione dei canoni di locazione originariamente pattuiti. Spetterà, poi, al giudice valutare se la richiesta è congrua e quindi se accordarla o se effettuare una liquidazione in misura differente.
Pignoramento della casa in comunione legale
Il coniuge non debitore si trova nelle stesse condizioni dell’esecutato come contitolare e deve essere destinatario della notifica del pignoramento da parte del creditore personale del coniuge debitore in regime di comunione legale.