Con la finanziaria del 2017 sale a € 2.500 il contributo per l’acquisto di strumenti musicali. Si tratta di un contributo estremamente vantaggioso erogato come sconto del 65% sul prezzo di acquisto.
Per tale contributo sono stati stanziati fondi per oltre cinque miliardi di euro.
Nel bonus rientra l’acquisto di un solo strumento musicale nuovo o di un singolo componente (sono invece esclusi i cosiddetti “beni di consumo” come corde o archetti).
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Hai ancora alcuni giorni per la rottamazione delle tue cartelle esattoriali e per liberarti dei debiti che hai con Equitalia o con Riscossione Sicilia S.p.a.
Società di capitali ed omessa presentazione della dichiarazione e dei bilanci: il criterio cronologico
Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione e dei bilanci per le società di capitali i giudici di merito sempre più si attengono ai termini previsti per la loro presentazione al fine di attribuire eventuali responsabilità omissive.
Processo tributario: i fondati motivi che bloccano la sentenza
Il contenzioso tributario è stato di recente riformato e la riforma ha investito le sospensioni dei gradi giudizio. È d’uopo sottolineare come per tale disciplina si applichino le disposizioni del codice di procedura civile che operano in via sussidiaria per tutti gli aspetti non espressamente regolati dal decreto legislativo 546 del 1992, cui quest’ultimo rinvia.
L’informativa Falciani è utilizzabile da parte del fisco
La cosiddetta “lista Falciani” è un documento contenente i nomi di contribuenti – presunti evasori – dei quali 7mila sono italiani. Tale documento era stato sottratto ad opera di un ex dipendente della banca svizzera Hsbc e successivamente reso pubblico.
Numerose controversie erano sorte sulla utilizzabilità di tale lista in accertamenti tributari da parte dell’amministrazione finanziaria italiana nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale.
Quello che è emerso è un quadro nel quale sono risultate essere prevalenti le ragioni del fisco.
L’Agenzia delle Entrate infatti si era avvalsa di elementi con valore indiziario, tratti da tale lista e li ha utilizzati ai fini dell’emissione di numerosi e pregnanti avvisi di accertamento.
La Corte di Cassazione con le ordinanze n. 8605 e n. 80606 del 2015 aveva statuito l’utilizzabilità delle stesse in favore del fisco italiano.
In particolare la problematica giuridica verteva sulla provenienza illecita data dal trafugamento dei dati bancari e sulla loro utilizzabilità in sede processuale.
Rimborsi per artigiani ed imprenditori
Contribuenti e professionisti oggi hanno finalmente maggiori certezze per quanto concerne l’assoggettamento ad IRAP. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite , con la sentenza n. 9451del 10 maggio 2016 ha espresso un importante principio che riguarda tutti coloro che svolgono in forma individuale attività d’impresa, professionale e artistica. Il principio è quello secondo cui il professionista (o artigiano o imprenditore) che assuma un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive o di segreteria non è obbligato a pagare l’IRAP. Questa sentenza dà dunque voce all’orientamento, finora minoritario, secondo il quale bisognava verificare se l’attività del dipendente fosse idonea ad incrementare l’attività produttiva. Pertanto resta superato quello che fino ad ora era stato l’orientamento maggioritario secondo il quale, la presenza anche di un solo collaboratore ed anche soltanto part time, purché continuativa e non occasionale, comportava automaticamente l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del datore di lavoro. Fra l’altro l’Agenzia delle Entrate, con la direttiva n. 42/2014, aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario più restrittivo.
Rimborsi per Avvocati ed altri professionisti
Contribuenti e professionisti oggi hanno finalmente maggiori certezze per quanto concerne l’assoggettamento ad IRAP. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 ha espresso un importante principio che riguarda tutti coloro che svolgono in forma individuale attività d’impresa, professionale e artistica. Il principio è quello secondo cui il professionista (o artigiano o imprenditore) che assuma un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive o di segreteria non è obbligato a pagare l’IRAP. Questa sentenza dà dunque voce all’orientamento, finora minoritario, secondo il quale bisognava verificare se l’attività del dipendente fosse idonea ad incrementare l’attività produttiva. Pertanto resta superato quello che fino ad ora era stato l’orientamento maggioritario secondo il quale, la presenza anche di un solo collaboratore ed anche soltanto part time, purché continuativa e non occasionale, comportava automaticamente l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del datore di lavoro. Fra l’altro l’Agenzia delle Entrate, con la direttiva n. 42/2014, aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario più restrittivo.
Dunque, alla luce della recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite tutti i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, si avvalgano, anche in modo non occasionale, di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, mansioni esecutive, non dovranno assolutamente versare IRAP. Infatti tali professionisti devono considerarsi “non organizzati”. Naturalmente, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate potrà verificare se di fatto l’attività svolta dal dipendente sia atta a potenziare l’attività produttiva, o sia invece un’attività prettamente esecutiva.