La recente pronuncia della Cassazione va ad uniformarsi, mettendosi in linea, con la giurisprudenza della CEDU sul tema molto discusso della doppia punibilità amministrativo-penale dell’infrazione fiscale.
La notte bianca della legalità
A pochi giorni dalle affermazioni del PM di Caltanissetta sulla strage di Capaci, che fanno inevitabilmente molto discutere, una interessante iniziativa promuove la scoperta del valore della legalità nel paese degli ossimori.
Le porte del tribunale di Roma durante la notte del 7 maggio apriranno i battenti per alunni, avvocati, magistrati e personaggi dello spettacolo nella seconda edizione della “Notte bianca della legalità”.
Tutela contro i rumori molesti
Il disturbo della quiete cagionato da rumori che superano la normale soglia di tollerabilità può essere tutelato sia in sede civile che in sede penale, con dovute differenze. Posto che le immissioni siano in grado di ledere gli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti come il riposo notturno, la serenità e l’equilibrio della mente, con ciò confermando un orientamento consolidatosi nel corso degli anni (Cass. nn. 26972/2008 e 26975/2008) e che la natura stessa del diritto di proprietà esclude ogni condotta che abbia quale risultato quello di limitare il godimento di un bene, risulta pacifico che sorge in capo al soggetto leso il diritto di ottenere la cessazione delle turbative ed il risarcimento del danno.
Doverosa premessa è individuare quali rumori possano essere considerati eccedenti la normale soglia di tollerabilità.
Si tratta di rumori che impediscono lo svolgimento delle normali attività diurne o del riposo notturno ed altresì di quei rumori che eccedono la soglia di decibel fissata.
Sanzioni previste per la detenzione di piccoli quantitativi di droghe
In Italia essere trovati in possesso di un quantitativo di droga leggera per il cosiddetto « uso personale », è vero, non costituisce reato, ma espone comunque il possessore a fastidiose e sanzioni di tipo amministrativo, che si aggravano nel caso in cui si sia in possesso di una patente di guida e si abbia la « disponibilità » di un veicolo di qualunque tipo. Dunque tali sanzioni prescindono dall’ipotesi di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Esse sono comminate dal prefetto, a dunque a seconda della « linea » tenuta dalla prefettura che le irroga, possono essere anche molto stringenti.
Sicuramente districarsi in una situazione del genere per chi non è un esperto di diritto non è facile ma il consiglio è, laddove ve ne siano i presupposti, di fare opposizione entro i termini che sono indicati nel provvedimento che spesso arriva al destinatario anche dopo anni.
Naturalmente la contestazione deve essere fondata e non pretestuosa, può basarsi su errori del verbale, vizi di motivazione, errori di notifica ecc…
I termini indicati nel provvedimento sono perentori: questo vuol dire che una volta decorsi non sarà più possibile proporre impugnazione alcuna.
Gli artt. 75 D.P.R. 309/90 e 128 e 187 C.d.S. tracciano il quadro normativo nella materia delle citate sanzioni amministrative.
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L’offesa su Facebook è «a mezzo stampa»
Con la sentenza n.24431/15 la Cassazione afferma che risulta essere integrato il reato di “diffamazione aggravata” nel momento in cui un “post” scritto su Facebook viene pubblicato, come se la medesima notizia fosse riportata dalle testate giornalistiche. Il fondamento dell’aggravante risiede «nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone (…) con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa».
E se lo «strumento principe della fattispecie in esame» (diffamazione) è la stampa quotidiana e periodica, è anche vero che la norma prevede «qualsiasi altro mezzo di pubblicità» per poter applicare l’aggravante che porta la pena fino a 3 anni di carcere. Il meccanismo delle amicizie “a catena” di Facebook, in sostanza, «ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone e, pertanto, di amplificare l’offesa in ambiti sociali allargati e concentrici».