Emblematica è la sentenza del Tribunale di Treviso che consolida l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/17, la quale non prevede corresponsione di assegno divorzile al coniuge economicamente autosufficiente.
È ormai pacifico che rispetto all’assegno divorzile non può esservi un automatismo legato al mantenimento di uno “status” e di un tenore di vita. Insomma, il matrimonio, nel caso il coniuge sia benestante, non si può considerare una vincita alla lotteria, secondo quanto affermato dal tribunale. Quindi se c’è inerzia da parte di chi richiede l’assegno, il giudice non può riconoscerlo: diventerebbe una rendita parassitaria.
Nella fattispecie esaminata dal tribunale di Treviso, sostengono i giudici, la ex moglie, 35 anni, non ha mai contribuito al patrimonio né cercato un lavoro. Anzi, vi erano stati diversi rifiuti a cercare un posto di lavoro. E se non ha mai trovato un’occupazione, ciò é solamente colpa della sua “inerzia”. Ebbene, secondo il tribunale di Treviso, se l’ex moglie è una “scansafatiche“ non ha diritto all’assegno di mantenimento.