Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ( art. 1490 c.c. ), si parla tradizionalmente di “garanzia per vizi occulti”, il venditore non ne risponderà solo nel caso in cui i vizi erano conosciuti dal compratore. La garanzia è dovuta per legge ed il patto che la esclude non vale se il venditore ha taciuto in malafede i vizi della cosa.
Il compratore della cosa viziata ha due rimedi rappresentati dalle “azioni edilizie” (nome rimasto dal diritto romano perché previste negli editti degli edili curuli). Le azioni edilizie sono 1) L’ Azione Redibitoria, che è una forma di risoluzione con la restituzione del prezzo e 2) l’ Azione Estimatoria ( o quanti minoris ) con la quale il compratore chiede una riduzione del prezzo in rapporto con la minore utilità offerta dalla cosa. Non va però dimenticato che “Electa una via non datur recusus ad alteram”: la scelta tra le due azioni è irrevocabile se fatta con domanda giudiziale ( art. 1492 c.c. ). Il venditore oltre a restituire il prezzo è obbligato in ogni caso a risarcire i danni quando non prova di aver ignorato – senza colpa – i vizi della cosa ( art. 1494 c.c. ). Questa norma pone a carico del venditore anche un dovere di diligenza per l’accertamento dello stato in cui si trova la cosa venduta.
L’esercizio delle due azioni edilizie è sottoposto a termini rigorosi di prescrizione e decadenza. Il Termine di Decadenza è di otto giorni dalla scoperta per la denunzia dei vizi al venditore. Il Termine di Prescrizione è di un anno dalla consegna per l’esercizio dell’azione.
Non va comunque dimenticato che sono diversi i rimedi a favore del compratore che si affiancano alle azioni edilizie. La legge equipara ad esempio la mancanza delle qualità promesse alla mancanza delle qualità essenziali ed egli potrà agire con le azioni per la risoluzione. Il compratore ha inoltre la possibilità di esperire tutte le azioni contrattuali di nullità e di annullamento ( anche per errore ), rescissione e risoluzione ( la consegna dell’ aliud pro alio rappresenta infatti un’ipotesi di inadempimento ), in più egli potrà esercitare le citate azioni edilizie per i vizi della cosa e la risoluzione per mancanza di qualità essenziali.
Avvocati: in caso di revoca del mandato, la ritenzione della documentazione costituisce illecito disciplinare
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nell’avallare l’orientamento espresso più volte dal Consiglio Nazionale Forense hanno statuito che nelle ipotesi di revoca del mandato «incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le spese legali; l’obbligo di consegna peraltro non può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione».
Secondo la Cassazione rischia dunque la sanzione l’avvocato che ostacoli il proprio ex cliente non consegnando al collega successore tutti i documenti per approntare la perorazione in quanto ciò costituisce una palese violazione dell’articolo 24 della Costituzione e del diritto di difesa in esso sancito (SS. UU. n. 24080/2011). Ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 Codice Deontologico (ora: 33 ncdf), 66 RDL n. 1578/1933 «l’avvocato che ne sia richiesto deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti in originale o copia dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, non potendo subordinarne la consegna al pagamento delle proprie spettanze» (Consiglio Nazionale Forense, ex multis, sentenze n. 116 /2010, n. 223/2013).
Contratto preliminare: ammissibilità
Che cos’è
Il contratto preliminare di compravendita è il principale strumento contrattuale con il quale le persone che intendono vendere o acquistare una casa di abitazione (o qualsiasi altro immobile) si impegnano, per iscritto a pena di nullità (il contratto nullo è invalido e non produce alcun effetto), a fare ciò. Si badi bene, le parti si impegnano o, per meglio dire, si obbligano giuridicamente con efficacia vincolante tra di loro, ad alienare e ad acquistare l’immobile. Ciò significa che le parti del contratto, e più precisamente il promittente venditore, proprietario dell’immobile che intende alienarlo, e il promittente acquirente, che intende quindi acquistare, assumono l’impegno o l’obbligo, rispettivamente, di vendere e acquistare la casa, e quindi si impegnano a stipulare un nuovo contratto, il contratto definitivo di compravendita, con il quale unicamente avverrà il trasferimento di proprietà.
Impugnazioni Civili: termini brevi o dimidiati
La comunicazione di cancelleria effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) non è idonea – ancorché contenga, per prassi od obbligo normativo, il testo dell’intero provvedimento – a far decorrere i termini dimidiati ex art. 17 della legge n. 184 del 1983.
Non risulta idonea neppure ove sia stata effettuata anteriormente alla modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 90 del 2014, che ha espressamente escluso che tale adempimento dell’ufficio determini la decorrenza dei termini brevi (Cassazione Sentenza n. 25662 del 03/12/2014).
Cassazione Civile: «travisamento della prova»
La prima sezione della Cassazione Civile ha affermato che ricorre il «travisamento della prova» ove l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta in un atto processuale (nella specie, la relazione del CTU).
La relativa deduzione con ricorso per Cassazione presuppone che il ricorrente specificamente indichi ed alleghi l’atto medesimo ed assume rilievo purché l’informazione probatoria, risultante dalla prova travisata, sia decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito in sede di rinvio a rovesciare i contenuti della precedente decisione (Cassazione Sentenza n. 10749 del 25/05/2015).