In passato l’obbligo di registrazione entro 30 giorni era posto a carico solidalmente sia del locatore che del locatario. La legge di Stabilità 2016, invece, introduce rilevanti modifiche alla disciplina.
La norma stabilisce che l’obbligo di registrazione – da assolvere sempre entro 30 giorni – spetti solo al locatore. Inoltre, quest’ultimo, entro i 60 giorni successivi, ha l’obbligo di comunicarlo sia all’inquilino che all’amministratore di condominio ai fini della compilazione dell’anagrafe di condominio.
In via ordinaria, la registrazione del contratto è effettuata telematicamente o presentando un apposito modello cartaceo e versando l’imposta di registro dovuta in misura proporzionale, oppure fissa se si tratta di locazioni soggette ad IVA.
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Separazione dei coniugi e negoziazione assistita
La procedura di negoziazione assistita ha l’obiettivo di costituire un’alternativa stragiudiziale all’ordinaria risoluzione dei conflitti. Con riguardo alle separazioni personali dei coniugi, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione, le lacune e i dubbi lasciati aperti dal dettato normativo sono risolti dalle prassi che si stanno sviluppando presso alcuni Tribunali, formalizzate in linee guida che mirano ad assicurare un’uniforme e condivisa applicazione del nuovo istituto.
Ricorso al Prefetto per la contestazione di una multa
Il ricorso al Prefetto rappresenta uno strumento legislativo per poter chiedere la contestazione ed il conseguente annullamento del verbale relativo ad una sanzione amministrativa.
I motivi per un ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S. possono essere tanti: mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, difetto di titolarità della Polizia municipale, mancanza di prova in ordine alla corretta taratura della strumentazione utilizzata, omessa indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, tardiva notificazione del verbale di contestazione (il verbale di contestazione deve essere notificato entro 150 giorni dal giorno della contestazione), i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli indicati nella contravvenzione, omessa indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione, omessa indicazione della norma violata.
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Risarcibilità dei danni derivanti da infedeltà coniugale
Secondo un orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio della risarcibilità dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale, che rappresenta una delle ragioni più frequenti delle crisi di coppia. L’infedeltà coniugale è infatti punita non solo con un eventuale addebito della separazione, ma anche con il pagamento dei danni che il coniuge vittima del tradimento ha subito.
La reiterata morosità del conduttore legittima lo sfratto ed il risarcimento dei danni
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui contratti di locazione, ribadendo che il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o degli altri importi dovuti, costituisce motivo di risoluzione ai sensi degli artt. 1455-1456 del codice civile ed inoltre legittima il risarcimento di eventuali danni.
A fronte del grave inadempimento del conduttore si verifica uno squilibrio del sinallagma funzionale dal quale scaturisce come conseguenza: a) la risoluzione del contratto di locazione b) la condanna del conduttore all’immediato rilascio dell’immobile ed al pagamento delle mensilità pregresse e delle spese di lite.
In tema di risoluzione anticipata del contratto di locazione, l’intimazione di sfratto per morosità è pienamente compatibile con la richiesta di risarcimento dei danni consistenti nel mancato guadagno, la cui valutazione è rimandata al giudice di merito. Questo è, in breve sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2865 depositata in cancelleria il 13 febbraio 2015. In buona sostanza, dice la Cassazione, il locatore, nel caso d’inadempimento del conduttore, ha diritto alla restituzione dell’immobile conseguente alla risoluzione del contratto e tutto ciò non lo priva della possibilità di chiedere il risarcimento del danno che può corrispondere alla mancata percezione dei canoni di locazione originariamente pattuiti. Spetterà, poi, al giudice valutare se la richiesta è congrua e quindi se accordarla o se effettuare una liquidazione in misura differente.
Il divorzio immediato esiste già
Con la recentissima riforma sul “divorzio breve”, L .55 /2015 in materia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è avuta una notevole riduzione dei tempi per il divorzio da tre anni a 12 (o 6 mesi) ma contestualmente non è stato approvato il cosiddetto “divorzio immediato”. Tuttavia un’attenta lettura della legge sul divorzio del 1970 fa emergere che, nel nostro ordinamento, l’istituto del divorzio immediato è da tempo presente ed è applicabile laddove sussistano ipotesi molto gravi.
Modifiche all’esecuzione forzata, alle procedure concorsuali ed al processo telematico
Con decretazione d’urgenza, e non con una riforma organica e sistematica, il “decreto giustizia per la crescita” (D.L. n.83/2015) apporta ulteriori modifiche alle materie dell’esecuzione forzata, delle procedure concorsuali e del processo telematico. Di seguito alcune delle novità più rilevanti del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Giugno che hanno investito istituti quali l’atto di precetto, la deducibilità delle perdite, le vendite giudiziarie.
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