Maggio 2016

Acquistare la prima casa all’asta oggi è ancora più conveniente

Il perdurare della crisi economica in Italia ha iniziato ad intaccare anche il patrimonio immobiliare tanto che negli ultimi due anni si è visto un sensibile incremento di aste giudiziarie aventi ad oggetto immobili pignorati. Il crescente numero di immobili sul mercato ne ha fatto abbassare di molto il prezzo.

Sono molti coloro i quali decidono di fare questo conveniente acquisto ed è bene sapere che è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa anche per quegli immobili acquistati durante un’asta. Ecco un breve ed utile vademecum :

Per usufruire dell’agevolazione l’abitazione deve essere situata nel territorio del comune in cui l’acquirente ha ( o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto) la propria residenza, oppure nel territorio del comune in cui egli svolge la propria attività o, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune in cui è situata l’abitazione acquistata deve essere resa, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

Naturalmente l’acquisto della casa di abitazione è una scelta fondamentale nella creazione del patrimonio familiare, favorita dalla nostra Costituzione in quanto portatrice di effetti non soltanto economici ma anche sociali, e in tal senso agevolata dallo Stato attraverso una riduzione del prelievo fiscale.

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Maggio 2016

Il comportamento ostile del datore di lavoro: è mobbing

Come statuito dalla Cassazione per “mobbing” s’intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

Purtroppo spesso nei luoghi di lavoro si riscontra una forte tendenza a sminuire i fatti ed a minimizzare la gravità di comportamenti che consentono di ridurre atteggiamenti di inaccettabile prepotenza alla stregua di folcloristici episodi di normale conflittualità relazionale, quando non addirittura di malintesa confidenzialità.

Caratterizzano questo comportamento la sua protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi: Corte cost. 19 dicembre 2003 n. 359; Cass. Sez. Un. 4 maggio 2004 n. 8438; Cass. 29 settembre 2005 n. 19053; dalla protrazione, il suo carattere di illecito permanente: Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13537), la volontà che lo sorregge (diretta alla persecuzione od all’emarginazione del dipendente), e la conseguente lesione, attuata sul piano professionale o morale o psicologico o fisico.

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Maggio 2016

Riduzione delle imposte negli acquisti all’asta

Il decreto legge numero 18 del 2016, ha introdotto una rilevante novità che consente a coloro i quali acquistano un immobile durante un’asta giudiziaria – con l’intento di rivenderlo nei due anni successivi – di godere di una forte riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Acquistare un immobile all’asta è già di per sé conveniente in quanto gli immobili sono venduti ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ed adesso acquistare diventa ancor più conveniente se l’acquisto è fatto nell’ottica di monetizzare il plusvalore che si viene a creare nel momento in cui il bene acquistato viene rivenduto.

Acquistare un immobile all’asta riserva molti vantaggi: prezzi bassi, perizie trasparenti, agevolazioni urbanistiche. È un valido sistema, spesso trascurato, per comprare casa a prezzi accessibili. Le aste immobiliari, giudiziarie o indette per dismettere il patrimonio pubblico, spesso riservano ottime occasioni per chi vuole investire nel mattone.

Particolari accortezze vanno però adoperate nel momento in cui l’intento di rivendere l’immobile nel biennio successivo all’asta – dichiarato in sede di assegnazione – non viene rispettato.

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Maggio 2016

La notte bianca della legalità

A pochi giorni dalle affermazioni del PM di Caltanissetta sulla strage di Capaci, che fanno inevitabilmente molto discutere, una interessante iniziativa promuove la scoperta del valore della legalità nel paese degli ossimori.

Le porte del tribunale di Roma durante la notte del 7 maggio apriranno i battenti per alunni,  avvocati, magistrati e personaggi dello spettacolo nella seconda edizione della “Notte bianca della legalità”.

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Aprile 2016

Acquistare un immobile all’asta: cosa sapere

L’acquisto di un immobile all’asta può risultare estremamente conveniente perché spesso il prezzo di aggiudicazione è più basso del valore di mercato. Peraltro, ogni volta che l’asta va deserta il prezzo viene abbassato per legge del 25%. Ma come si partecipa ad un’asta giudiziaria presso il tribunale? Cosa fare? Cosa sapere? Risulta necessario fare chiarezza sulle possibili insidie che si potrebbero nascondere dietro alle aste.

Innanzi tutto bisogna visionare nella cancelleria del tribunale o presso il professionista incaricato o su internet, i relativi documenti: l’avviso di vendita, che contiene le condizioni e i termini della vendita, una breve descrizione dell’immobile ed il prezzo base; la perizia di stima, redatta da un tecnico nominato dal giudice, che contiene una dettagliata descrizione dell’immobile: i dati catastali, la planimetria, lo stato di fatto, le eventuali irregolarità e la loro  sanabilità, i vincoli, le servitù, i debiti e se l’immobile è libero od occupato.

Il codice di procedura civile, all’art. 579, prevede che tutti sono ammessi a fare le offerte, eccetto il debitore.

Acquistare alle aste immobiliari è uno dei metodi più conosciuti e pratici per acquistare un immobile scontato. Acquistare una casa all’asta è sicuramente vantaggioso dal punto di vista economico, ma il contraltare di un risparmio evidente è rappresentato dai problemi più o meno consistenti cui può andare incontro l’acquirente. L’opportunità di fare un ottimo acquisto è altamente probabile, tuttavia vanno poste in essere alcune accortezze, per evitare brutte sorprese.

È caldamente consigliato dunque farsi assistere da un legale che sappia agevolmente districarsi in quest’ambito.

Bisogna considerare che i tempi possono essere lunghi. E che si deve ottemperare ad alcuni adempimenti richiesti dal tribunale.

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Marzo 2016

Deduzioni e modifica delle domande davanti al Giudice di Pace

Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta, l’eccezione di prescrizione presuntiva. Cassazione civile, sez. III, 04/01/2010, n. 18

Sciogliendo la riserva trattenuta all’udienza del 22 maggio 2013 il gdp osserva quanto segue.

Nel rito del giudice di pace è prevista nella prima udienza (comma 3 dell’art. 320 cpc) la precisazione definitiva dei fatti che ciascuna parte pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, nonché la produzione di documenti e la richiesta di mezzi di prova.

Inoltre, quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace può fissare una udienza per ulteriori produzioni e “prove”.

Sicché “nel processo dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme; questa libertà di forme fa si che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi; tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza; a norma, infatti, dell’art. 320 cpc comma 3 nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere”; è nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie; il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell’art. 320 cpc solamente per “ulteriori produzioni e richieste di prova” ed è concesso “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”; ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti” (Trib. Milano 23.06.09 n. 8138 in Giustizia a Milano 2009, 7/8 55 conf. a Cass. 7.4.2000 n. 4376 e Cass. 10.4.08 n. 9350).

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Febbraio 2016

Rapporto di lavoro a tempo determinato e risoluzione “ante tempus”

In caso di mancato preavviso delle dimissioni si rischia di incorrere in decurtazioni dello stipendio da parte del datore di lavoro. Come licenziarsi allora da un contratto a tempo determinato? Quanto preavviso occorre dare al datore?

Il contratto di lavoro è un patto sottoscritto da entrambe le parti e perciò può essere sciolto da entrambi i contraenti in qualsiasi momento. Tuttavia l’articolo 2118 del Codice Civile specifica altresì che “ciascuno dei contraenti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato possa recedere dal contratto stesso dandone preavviso nel termine e modi”. Ed inoltre l’articolo 2119 del codice civile stabilisce che: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.”

Se si è nel cosiddetto “periodo di prova” entrambe le parti, possono, senza preavviso alcuno recedere dal contratto. Decorso tale periodo sarà necessario dare congruo preavviso.

Nel caso di dimissioni presentate dal lavoratore, le stesse possono essere rassegnate solo in presenza di una giusta causa che non consenta la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Se è invece il datore di lavoro a procedere al licenziamento – nel contratto a tempo determinato – , conclusosi il periodo di prova, al lavoratore spetteranno le retribuzioni previste fino alla scadenza del contratto, oltre al riconoscimento del risarcimento degli eventuali danni subiti per la condotta del datore.

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