Il recesso da un rapporto di credito a tempo determinato, nei casi di giusta causa tipizzata dal contratto, implica che l’accertamento da parte del giudice, chiamato ad appurare la legittimità dello scioglimento, non sia limitato e circoscritto ad un esame sulla sussistenza o meno di fondate ragioni. Sarà necessario, infatti, che non siano riscontrabili modalità impreviste ed arbitrarie, contrastanti con la ragionevole aspettativa del contraente che, tenendo conto degli usuali comportamenti della banca, abbia correttamente valutato di poter disporre della provvista redditizia per un tempo concordato.
In queste ipotesi, infatti, il cliente legittimamente potrebbe non essere pronto, in qualunque momento, alla restituzione del capitale utilizzato.