“Claims made” (letteralmente “a richiesta fatta”) è uno dei due regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli vincolato dalla normativa sulla responsabilità civile obbligatoria). continua a leggere
Auto invade la corsia opposta: colpa all’80%
Una nuova sentenza in tema di incidenti stradali muta il precedente assetto giurisprudenziale.
Secondo quanto stabilito da una recentissima sentenza di merito, all’auto che invade la corsia opposta sarà da attribuire lo 80% della colpa nonostante l’altro veicolo (nel caso di specie una motocicletta) non tenesse la destra.
In questa sentenza non si è deciso per la pari responsabilità principio secondo il quale la responsabilità è condivisa al 50% tra i due veicoli nel sinistro stradale.
Banca: quando gli interessi sono eccessivi nulla è dovuto
Torniamo a parlare di banche che addebitano interessi in misura extralegale, eccessivi, che dunque NON SONO DOVUTI.
Gli interessi dichiarati “anatocistici“, in molti casi, sono illegittimi e nulla è dovuto alla banca! Valuta con noi se il tuo caso è tra questi per sapere come ottenere una pronuncia favorevole. continua a leggere
Perché le cartelle cliniche elettroniche interessano agli hacker
Cartelle cliniche e fascicoli sanitari elettronici si sono diffusi notevolmente negli ultimi anni. Parallelamente a tale diffusione sono aumentati gli episodi di hacking che interessano interi sistemi informatici di cartelle cliniche elettroniche.
Stime preoccupanti arrivano dagli USA che già da molti anni utilizzano fascicoli sanitari elettronici. Esse hanno rilevato sistematicamente statistiche allarmanti relative al fenomeno.
Incidenti stradali: se l’assicurazione non paga
Spesso accade che passino numerosi giorni (anche mesi) senza che il danneggiato riceva risarcimento alcuno da parte della compagnia assicurativa e alle sofferenze causate da incidenti allora si aggiungono le fatiche per avere riconosciuti i propri diritti di assicurato-danneggiato.
Tutelarsi nei mutui a tasso variabile
La Corte di Giustizia Europa ha di recente preso posizione in merito ai mutui a tasso variabile contenenti la c.d. clausola del “tasso floor”. Questa tipologia di mutui si caratterizza per il fatto che la rata e il relativo tasso non scendono sotto un certo limite stabilito in favore delle banche.
La pronuncia della Corte giustizia europea ha fatto sì che l’Italia emanasse un decreto attuativo sulla materia, con un chiaro impatto sia sui mutui già stipulati sia su quelli che verranno stipulati in futuro.
La direttiva europea sui mutui dunque apporta rilevanti modifiche sulle regole vigenti ed in particolare per i casi di ritardi nei pagamenti delle rate che vanno dai 30 ai 180 giorni.
In questo arco temporale, il ritardo potrà essere tollerato e si potranno evitare eventuali decreti ingiuntivi ed esecuzioni forzate pagando la somma corrispondente agli interessi di mora maturati, tralasciando (momentaneamente) la somma della sorte capitale.
Nullità delle clausole vessatorie imposte dalla compagnia assicurativa (Cass. n. 17024/2015)
CASSAZIONE, SEZIONE TERZA CIVILE, SENTENZA 20.08.2015, N.17024
LA CLAUSOLA CHE SUBORDINA IL PAGAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO È VESSATORIA PERCHÉ INVERTE L’ONERE DELLA PROVA ED ALTRESÌ PERCHÉ NON È STATA RESA CONOSCIBILE AL CONTRAENTE.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
SENTENZA 20.08.2015, N.17024
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. RUBINO Lina – Consigliere – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 23858-2012 proposto da: INA ASSITALIA SPA (OMISSIS), in persona del procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, Avv. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro D.V.; – intimato – avverso la sentenza n. 8/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/06/2012, R.G.N. 1544/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI; udito l’Avvocato ANTONIO DONATONE per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
- Il 25.3.2002 F.V. stipulò con l’Ina Assitalia s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Generali Italia s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Generali”) una polizza sulla propria vita per il caso di morte, con previsione di pagamento dell’indennizzo a beneficio di D.V.. Quindici giorni dopo la stipula, l’11.4.2002, il portatore di rischio morì a causa di un ictus.
- L’assicuratore, richiesto del pagamento dell’indennizzo, lo rifiutò adducendo due ragioni:
(a) il contraente al momento della stipula aveva mentito sul proprio stato di salute, e quindi l’indennizzo non era dovuto ex art. 1892 c.c.;
(b) il beneficiario non aveva accompagnato la richiesta di indennizzo con i documenti richiesti dal contratto: e cioè una relazione medica sulle cause della morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dimostrante la qualità di erede.
- A fronte del diniego dell’assicuratore, D.V. nel 2003 convenne la Generali dinanzi al Tribunale di Forlì, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo. La Generali si costituì, negò la propria obbligazione ed in via riconvenzionale chiese dichiararsi l’annullamento del contratto ex art. 1892 c.c..
- Il Tribunale di Forlì con sentenza 22.5.2008 n. 483 rigettò tutte e due le contrapposte domande.
La sentenza venne appellata in via principale da D.V., ed in via incidentale dalla Generali.
La Corte d’appello di Bologna con sentenza 12.6.2012 n. 828 accolse l’appello principale e condannò l’assicuratore al pagamento dell’indennizzo.
Ritenne la Corte d’appello:
– che la clausola 16 delle condizioni generali di polizza, ovvero quella che subordinava il pagamento dell’indennizzo alla presentazione dei documenti ivi indicati, fosse vessatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, perchè subordinava l’adempimento dell’assicuratore all’esecuzione di oneri particolarmente gravosi da parte del beneficiario; perchè invertiva l’onere della prova e perchè non era stata resa conoscibile al contraente; – che la domanda di annullamento del contratto proposta dalla Generali era inammissibile (rectius, infondata), perchè si sarebbe dovuta proporre contro gli eredi del contraente.
- La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Generali sulla base di tre motivi. D.V. non si è difeso.