Il disturbo della quiete cagionato da rumori che superano la normale soglia di tollerabilità può essere tutelato sia in sede civile che in sede penale, con dovute differenze. Posto che le immissioni siano in grado di ledere gli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti come il riposo notturno, la serenità e l’equilibrio della mente, con ciò confermando un orientamento consolidatosi nel corso degli anni (Cass. nn. 26972/2008 e 26975/2008) e che la natura stessa del diritto di proprietà esclude ogni condotta che abbia quale risultato quello di limitare il godimento di un bene, risulta pacifico che sorge in capo al soggetto leso il diritto di ottenere la cessazione delle turbative ed il risarcimento del danno.
Doverosa premessa è individuare quali rumori possano essere considerati eccedenti la normale soglia di tollerabilità.
Si tratta di rumori che impediscono lo svolgimento delle normali attività diurne o del riposo notturno ed altresì di quei rumori che eccedono la soglia di decibel fissata.