Con la rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/17, depositata il 10 maggio 2017, vengono stabiliti nuovi parametri in materia di assegno di divorzio: conta il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica e non il tenore di vita goduto nel corso delle nozze per assegnare l’assegno divorzile al coniuge che lo richiede. A distanza di quasi ventisette anni, il Collegio ritiene non più attuale l’orientamento del “tenore di vita” vita goduto durante il matrimonio. Vediamo quali le novità e quali i criteri elaborati.
Da oggi il mantenimento non va riconosciuto a chi è “indipendente economicamente”, ovvero possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità di un’abitazione”.
Secondo i giudici l’assegno divorzile può essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento. Infatti – sostengono – con il divorzio il rapporto matrimoniale “si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale, a differenza di quanto avviene con la separazione personale che lascia ancora in vigore gli obblighi coniugali anche se attenuati” . Se dunque è accertato che il coniuge richiedente é economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essere riconosciuto il diritto all’assegno.
La Cassazione ha anche individuato gli indici per valutare l’indipendenza economica dell’ex coniuge:
- il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
- la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Il rapporto matrimoniale, dice la sentenza, si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi “persone singole”, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale, fermo ovviamente, in presenza di figli, l’esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
Perfezionatasi la fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all’assegno di divorzio è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base all’accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente l’assegno o, comunque, dell’impossibilità dello stesso “di procurarseli per ragioni oggettive”.
Deve sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all’assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli”, vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di “solidarietà economica”, l’eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto.
Ribadito che grava sul coniuge richiedente l’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto, è del tutto evidente che il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, dell’adeguatezza-inadeguatezza di “mezzi” e della “possibilità-impossibilità” di procurarseli può dar luogo a due ipotesi:
- se l’ex coniuge richiedente l’assegno possiede “mezzi adeguati” o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court;
- se, invece, lo stesso dimostra di non possedere “mezzi adeguati” e prova anche che “non può procurarseli per ragioni oggettive”, il diritto deve essergli riconosciuto.
Non è più configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale. L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile.
Quanto al regime della prova della non “indipendenza economica” dell’ex coniuge che fa valere il diritto all’assegno di divorzio, non v’è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”. Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’ “indipendenza economica”, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro.
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