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Marzo 2019

Auto invade la corsia opposta: colpa all’80%

Una nuova sentenza in tema di incidenti stradali muta il precedente assetto giurisprudenziale.

Secondo quanto stabilito da una recentissima sentenza di merito, all’auto che invade la corsia opposta sarà da attribuire lo 80% della colpa nonostante l’altro veicolo (nel caso di specie una motocicletta) non tenesse la destra.

In questa sentenza non si è deciso per la pari responsabilità principio secondo il quale la responsabilità è condivisa al 50% tra i due veicoli nel sinistro stradale.

I rilievi effettuati dalla polizia municipale nell’immediatezza dei fatti e le fotografie scattate nonché le relazioni dei testimoni hanno dimostrato che l’impatto è avvenuto nella corsia opposta alla vettura che aveva invaso l’altra carreggiata tendendo a spostarsi a sinistra invadendo la corsia opposta colpiva la motocicletta.

Così ha statuito la Corte d’Appello di Catania nella sentenza 2627 del 2018 dando rilievo alla cosiddetta condotta preponderante con conseguente applicazione dell’articolo 2050, secondo comma, secondo cui la grave responsabilità di uno dei guidatori può far ridurre quella dell’altra.

 

Dalle dichiarazioni dei testimoni in particolare è stato rilevato che la vettura si stava immettendo sulla strada percorsa dal motociclo da un fondo di sua proprietà e solo a questo punto aveva visto il motociclo mentre l’auto che veniva in senso opposto invadeva la corsia della moto e la toccava sul lato sinistro; successivamente il guidatore del motociclo a causa dell’impatto perdeva il controllo.

Orbene tale invasione di corsia da parte dell’auto, confermata anche dei testimoni, e dal dato oggettivo delle fotografie nonché dalla foratura dello pneumatico sinistro, fa  – a ragione- considerare che la vettura Fiat Punto non poteva trovarsi in posizione parallela all’asse stradale, altrimenti lo pneumatico sarebbe stato protetto dal parafango anteriore.

Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti dell’incidente ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.

In questa sentenza i rilievi fotografici hanno dato una piega determinante al processo ma molto spesso tutto si basa su dichiarazioni testimoniali, spesso false e confezionate per l’occasione.

Come fermare la prassi dei falsi testimoni?

In primo luogo il nome del testimone va detto già alla prima denuncia di sinistro, specie se sono danneggiate solo cose (e non persone).

E soprattutto va rilevato se il soggetto ha già presto testimonianza in altre cause molto simili.

Per ammettere testimoni non identificati in precedenza, deve essere dimostrata l’impossibilità dell’imputato a procedere all’identificazione al momento del sinistro.

Identificazione dei falsi testimoni

La speculazione di denaro sui falsi sinistri stradali è, purtroppo, una realtà assai diffusa nel nostro paese. Al fine di arginare questo fenomeno ed allontanare i falsi testimoni che da tempo gravano sulle compagnie assicurative è stato da poco introdotto un nuovo strumento di deterrenza. Si tratta, in realtà, di una recente normativa apportata dal Decreto Legge Concorrenza.

Causa persa per testimone falso: come tutelarsi?

Se si agisce penalmente si dovrà sporgere una denuncia-querela, nei confronti del “falso” testimone per il reato di falsa testimonianza, allegando alla denuncia tutti i documenti atti a dimostrare la falsità delle dichiarazioni rese dal testimone.

Il codice penale, infatti, all’art. 372 c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni chi, deponendo come testimone innanzi al Giudice – in una causa civile o penale – afferma il falso o nega il vero, oppure tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato.

A chi va presentata la denuncia – querela?

La denuncia – querela può essere presentata:

  •  presso la Procura della Repubblica,oppure
  •  presso gli uffici della Polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato).

Se la falsità viene scoperta dopo che i termini per proporre appello sono scaduti, è possibile difendersi?

Sì è possibile: occorre impugnare la sentenza ricorrendo al mezzo della revocazione straordinaria.

Che cosa è la revocazione straordinaria?

E’ un mezzo di impugnazione con il quale si può ottenere l’annullamento della sentenza in particolari casi specificatamente previsti dalla legge, tra i quali “se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”.

Cosa fare in caso di incidente ?

-Procedere con la compilazione del modulo di constatazione amichevole.
-Fotografare i danni, coinvolgere testimoni e chiamare le forze dell’ordine sono operazioni sempre consigliabili anche quando non sorgono problemi in fase di compilazione del CID.
-Contattare il nostro studio legale per assistenza e consulenza.

Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti dell’incidente ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.

 

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MODIFICHE INTRODOTTE  DAL DECRETO LEGGE “CONCORRENZA”

  1. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  1. L’IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l’omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All’esito delle verifiche periodiche, l’IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.
  1. L’articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 138. — (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). — 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

  1. a) delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
  1. b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

 

 

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