Le Authorities tertium genus tra organi amministrativi ed organi giurisdizionali
Le Autorità Amministrative Indipendenti (cd. Authorities) sono soggetti giuridici proteiformi caratterizzati da potestà tutorie di interessi costituzionalmente protetti, in settori di particolare rilievo per l’ordinamento. Nonostante non siano riconducibili ad un archetipo, o ad un modello di carattere generale, le autorità presentano alcuni tratti comuni, come l’autonomia organizzativa e regolamentare, che possono variare di intensità.
Le Autorità de quibus nascono, sotto la spinta europea, con la precipua funzione di svincolare ambiti particolarmente sensibili dall’autorità politica e proprio in funzione di tale emancipazione sono state definite “indipendenti”.
In Italia si sono sviluppate, con ritardo, rispetto ad altri paesi europei: a partire dagli anni Novanta.
In particolare sono state istituite in quei settori laddove il conflitto tra poteri pubblici ed interessi privati è particolarmente accentuato. Ciò spiega l’attribuzione di un’ampia autonomia che consente a tali organismi di svolgere in modo imparziale la propria attività al fine di evitare il condizionamento da parte del potere politico, del potere economico ma anche di gruppi di pressione.
Sono inoltre dotate di particolari e specifiche competenze tecniche settoriali afferenti lo specifico ambito in cui operano.
Per quanto concerne la natura giuridica di tali enti, nel tempo, si è avuta una certa difficoltà di categorizzazione, stante il fatto che non sono annoverati in Costituzione: sono infatti stati definiti come una sorta di tertium genus tra organi amministrativi ed organi giurisdizionali.
Sono dotati di sostanziale indipendenza ed autonomia dal Governo.
Per autonomia è da intendersi la capacità di autodeterminazione e autoregolazione che si estrinseca in una autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile.
“Contabile” intesa come capacità di provvedere alla gestione della propria contabilità, con norme speciali derogatorie della normativa statale di contabilità generale.
“Finanziaria”intesa come idoneità a percepire proventi propri, amministrandoli autonomamente (tramite entrate proprie o periodiche assegnazioni), gestendoli autonomamente con un proprio bilancio separato da quello dello Stato.
In base alle direttive Ue le Authorities devono avere risorse adeguate allo svolgimento delle loro funzioni ed una modalità attuata a livello interno, per garantire tali risorse, è quella di un finanziamento “misto”, con una parte delle risorse messa a disposizione dallo Stato ed un’altra dagli stessi soggetti giuridici. Questo sistema però non è sempre attuabile: si pensi, ad esempio, al garante per la privacy, all’Anac, al garante per i diritti dei detenuti.
L’autonomia “organizzatoria”,in ultimo, corrisponde alla posizione giuridica di relativa indipendenza funzionale che è loro riconosciuta. L’autonomia organizzatoria designa infatti il conferimento di un regime giuridico derogatorio di tali organismi.
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