Il sottoscrittore di un contratto deve prestare molta attenzione nel momento in cui appone la firma in calce, in quanto anche le parti illeggibili o stampate male avranno efficacia tra le parti se vi appone la propria firma.
Questo l’oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione VI Sez CIV, Sentenza 12 febbraio 2018 num. 3307) la quale ha affermato che risulta valida finanche la clausola vessatoria illeggibile se sottoscritta.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in materia di contratti conclusi attraverso la sottoscrizione di moduli e formulari prestampati, ha affermato che deve farsi parte diligente chi appone la firma, chiedendo un nuovo modulo se quello che sta firmando non è leggibile in tutte le sue parti, se vi sono sbavature di inchiostro o cancellature.
La parte faceva infatti valere in giudizio la nullità della clausola che deroga alla competenza territoriale in quanto essa, avendo natura vessatoria, deve essere fatta valere per iscritto.
Non va infatti dimenticato che nel nostro ordinamento le clausole “vessatorie” sono quelle clausole apposte ad un contratto che determinano a carico del consumatore un particolare squilibrio dei diritti e degli obblighi che ne derivano; per tale motivo la disciplina generale delle clausole c.d. “vessatorie”, prevista dall’art. 1341 c.c. dedicato alle “Condizioni generali di contratto”, al secondo comma dispone che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto”.
A detta della Cassazione, nella sentenza che ci occupa, era però onere del sottoscrittore esigere dalla controparte che gli venisse fornito un modello contrattuale chiaramente leggibile e dunque l’omessa domanda di fornire un nuovo modulo rende valida la clausola sottoscritta anche se illeggibile.
Afferma infatti la corte «non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria chi non effettui la richiesta di un modulo leggibile. Va così Intesa la corretta interpretazione dell’articolo 1341 c.c. per il quale dunque l’eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera Il contraente debole dall’onere di vigilare affinché non vengano poste firme ad “occhi chiusi”».
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