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Febbraio 2019

Appalto di opere o di servizi – trattamenti retributivi dei lavoratori-

Quali sono i doveri della committente nei confronti dei lavoratori nei casi di appalto di opere o di servizi

La committente risponde in solido per i casi di appalto e subappalto ex art.5 DPR n. 207 del 2010 ed art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 il quale stabilisce che “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

 

Tale responsabilità solidale, prevista dalla norma richiamata in capo al committente, ha quindi ad oggetto tutti i debiti contratti dall’appaltatore e/o dal subappaltatore per i lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni di cui al contratto d’appalto e riguardanti:i trattamenti retributivi, (comprese le quote di TFR ed  i contributi spettanti ad INPS ed INAIL). Ciò vale per i debiti contributivi e retributivi dell’appaltatore o del subappaltatore sorti nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto. L’art.1676 c.c. garantisce, poi, un’azione diretta al lavoratore alle dipendenze dell’appaltatore contro il committente per conseguire quanto a lui dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore.

 

Tale principio vale anche tra appaltatore e dipendenti del subappaltatore (Cass., sez. lav., 19 marzo 2008, n. 7384, Cassazione civile, sez. lav., 22/06/2012,  n. 10439).

 

La responsabilità solidale, prevista dalla norma richiamata in capo alla committente, ha ad oggetto tutti i debiti contratti dall’appaltatore e/o dal subappaltatore per i lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni di cui al contratto d’appalto e riguarda anche le quote di TFR e dei contributi spettanti ad INPS ed INAIL dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto (che è ancora in essere).

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