La rottamazione quater consente di mettersi in regola con il fisco risparmiando su sanzioni e interessi, nonché interessi di mora, sanzioni civili e somme aggiuntive ed aggio in favore dell’agente della riscossione. La rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:
– dovute a titolo di capitale;
– maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il debitore che intenda usufruire della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 manifesterà all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblicherà sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
Il debitore, per regolarizzare la posizione potrà estinguere le imposte senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi, di sanzioni, di interessi di mora e aggio. Pagherà, insomma solo il capitale oltre alle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il versamento va fatto o in unica soluzione entro il 31.7.2023, o in un massimo di 18 ratecon un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.
La prima e la seconda rata devono avere un importo pari al 10 per cento della somma totale dovuta e scadono rispettivamente:
- il 31 luglio 2023;
- il 30 novembre 2023.
Per le ulteriori rate la scadenza è fissata al 28 febbraio, al 31 maggio, al 31 luglio e al 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024, fino a 5 anni.
SALDO E STRALCIO
È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, compresi quelli per violazioni del codice della strada, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023. In ogni caso l’annullamento automatico non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
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