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Gennaio 2022

La responsabilità  medica dopo la riforma Gelli-Bianco

La responsabilità  medica è quel tipo di responsabilità  che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari.

I problemi della materia iniziarono a sorgere con il pieno svolgersi dei principi costituzionali solidaristici, dello stato sociale ed in particolare di quelli sui trattamenti sanitari, e quindi sulle strutture che svolgono quella funzione pubblica. Da questa prospettiva, l’evoluzione della giurisprudenza ha risentito delle diverse forme organizzate di svolgimento della professione. Da principio si riteneva che non fosse dato di rinvenire un rapporto privatistico con il medico di una struttura sanitaria pubblica. Il medico, si diceva, era assimilato al dipendente pubblico, ed era responsabile solo nei confronti dell’Amministrazione (art.28 Cost.). Oggi la riforma Gelli-Bianco è il punto di approdo di un lungo e travagliato iter che si è articolato tanto a livello legislativo, che giurisprudenziale e dottrinale.

A tal proposito va sin da subito premesso che la medicina, prima ancora di essere una scienza, è considerata una vera e propria arte: non ogni risultato può considerarsi univoco e i “rimedi” alla malattia danno origine a risultati statistici che non forniscono mai lo stessa identica soluzione. Ogni essere umano è unico così come unica può rivelarsi la risposta a un intervento terapeutico. Anche per questo motivo, i medici sono potenzialmente soggetti, in misura maggiore rispetto ad altri professionisti, ad azioni giudiziarie e a domande di risarcimento del danno da parte dei propri pazienti.

 

La riforma Gelli-Bianco

La legge 24 dell’8 marzo 2917 ha introdotto significative modifiche in tema di responsabilità  medica sia perchè ha escluso la responsabilità  penale dei medici per imperizia laddove dimostrino di essersi attenuti alle linee guida validate e pubblicate online dall’Istituto superiore di sanità , sia perchè in sede civile i medici che operano a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria saranno responsabili per colpa ai sensi dell’art. 2043 del codice civile mentre le strutture sanitarie risponderanno solo per responsabilità  contrattuale.

Errore medico, qual è il rilievo della sottoscrizione del consenso informato?

La sussistenza della responsabilità del medico non può ritenersi superata dalla sottoscrizione, da parte del paziente, del c.d. consenso informato essendo quest’ultimo destinato a fornire specifica informazione dei rischi e delle conseguenze indesiderate dell’intervento correttamente eseguito, ma non essendo idoneo a sopperire specifiche responsabilità od errori medici commessi a causa di una errata scelta della modalità di intervento. Adito in tema di responsabilità professionale del medico, in riferimento ai danni asseritamente riportati da un paziente in seguito a taluni interventi chirurgici, il Tribunale di Teramo, sentenza 22 ottobre 2021, con il suo intervento qui in esame, affronta, tra gli altri, il profilo delle conseguenze connesse alla mancata acquisizione del cd. consenso informato.

Responsabilità sanitaria e c.t. preventiva: alcuni profili problematici

La pronuncia resa dal Tribunale di Lucca il 22 novembre 2021 offre lo spunto per delineare alcuni profili problematici del procedimento di consulenza tecnica preventiva, previsto dal legislatore come antecedente – alternativo al procedimento di mediazione – delle controversie in materia di responsabilità sanitaria. Si invita alla lettura al seguente link

Danno risarcibile

Peraltro le tipologie di danno risarcibile in conseguenza di responsabilità  medica sono molteplici e ricomprendono quello derivante da errore diagnostico, quello derivante da errore terapeutico, quello derivante da omessa vigilanza e così via.

In via generale, i casi di responsabilità  medica sono quelli connessi alla causazione di un danno iatrogeno, inteso come ogni lesione alla salute psico-fisica determinata dalla colpa del singolo medico, dalla carenza strumentale della struttura sanitaria oppure dalla mancanza di un valido consenso informato.

La responsabilità  medica in sede civile

A seguito della recente emanazione della legge Gelli (legge n. 24/2017), i connotati della responsabilità  civile del sanitario sono stati definiti in maniera chiara e differente a seconda che la responsabilità  per un determinato danno debba essere ascritta a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria, sia essa privata che pubblica.

Mentre, infatti, i medici rispondono a titolo di responsabilità  extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità  contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio e di prescrizione (che è quinquennale per la responsabilità  extracontrattuale e decennale per la responsabilità  contrattuale. Leggi Responsabilità  medica: la nuova prescrizione).

Azione in giudizio e aspetti procedurali

I pazienti che sono rimasti vittima di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura, quindi, possono rivolgersi al giudice per poter ottenere il risarcimento del pregiudizio subito, ovviamente dopo aver valutato con dei professionisti l’effettivo rapporto di causalità  tra il danno e un operato non corretto del sanitario.

Consulenza tecnica preventiva e mediazione

La procedura giudiziale, tuttavia, a seguito della riforma del 2017 è sempre subordinata al preventivo espletamento di una consulenza tecnica preventiva che è una procedura che affida a un C.T.U. nominato dal tribunale competente il compito di accertare in via preliminare l’an e il quantum della responsabilità  medica con una perizia che diverrà  poi un sostegno valido per trovare un accordo o per decidere se intraprendere o meno il giudizio vero e proprio.

In alternativa alla consulenza tecnica preventiva, le parti possono ricorrere al procedimento di mediazione, da condurre con l’assistenza obbligatoria di un avvocato e volto a tentare di raggiungere un accordo per la definizione stragiudiziale della controversia. La mediazione va chiesta rivolgendosi ad un organismo di riferimento del territorio in cui ha la sede il tribunale competente per il giudizio.

La professione medica, su cui hanno compiti di vigilanza gli ordini professionali all’uopo costituiti, è da sempre inquadrata nella categoria codicistica delle professioni intellettuali. Il contratto col medico è quindi contratto col professionista intellettuale. La prestazione medica, definita come prestazione d’opera intellettuale, è regolata nell’ordinamento italiano dall’art.2230 ss.c.c., che rinvia alle norme sul lavoro autonomo in quanto compatibili.

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