Il nostro ordinamento giuridico, oltre ad aver previsto la possibilità che il proprietario, al ricorrere dei presupposti specifici, possa esperire le azioni possessorie, al fine di ottenere una tutela tanto sommaria quanto celere, ha individuato anche una serie di strumenti dedicati esclusivamente alla salvaguardia del diritto di proprietà.
A tal proposito, gli articoli 948-951 del codice civile disciplinano le azioni c.d. “petitorie”, esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto.
Tali azioni hanno natura reale, in quanto volte a far valere un diritto reale e si distinguono in :azione di rivendicazione; azione di mero accertamento della proprietà; azione negatoria; azione di regolamento di confini; azione per apposizione di termini.
A) L’azione di rivendicazione (reivindicatio, art. 948) è concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere da un lato l’accertamento del suo diritto di proprietà sul bene stesso, e dall’altro la condanna di chi lo possiede alla sua restituzione. Legittimato attivamente è chi sostiene di essere proprietario del bene, senza trovarsi in possesso della cosa; legittimato passivamente è colui che, avendo il possesso della cosa, ha la facultas restituendi. Il detentore, peraltro, nel caso sia convenuto con la reivindicatio, può chiedere di essere estromesso dal giudizio indicando il soggetto in nome del quale detiene la cosa (laudatio auctoris), in modo che l’attore possa proseguire l’azione contro quest’ultimo.
Per quel che riguarda la prova, l’attore ha l’onere di dimostrare il suo diritto di proprietà: così se l’acquisto è a titolo originario gli sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo; se invece l’acquisto è a titolo derivativo, l’attore dovrebbe dare la prova anche del titolo d’acquisto dei precedenti titolari. Soccorrono così due istituti:
― Rispetto ai beni mobili basterà che l’attore provi che (anche se non avesse acquistato il bene dal legittimo proprietario) avrebbe comunque acquisito la proprietà della cosa per effetto del titolo “possesso vale titolo”, avendo ricevuto in buona fede e in base ad un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, il possesso del bene di cui ora lamenta di non avere il godimento;
― Rispetto ai beni immobili occorrerà invece che l’attore provi che avrebbe comunque acquisito la proprietà della cosa per usucapione.
Il convenuto si trova in una posizione più comoda rispetto a quella dell’attore: infatti deve limitarsi ad attendere solo che l’attore provi il suo diritto. L’azione di rivendicazione è imprescrittibile perché anche il non uso è una manifestazione di potere del proprietario.
Dall’azione di rivendicazione si distingue l’azione di restituzione: la prima presuppone che colui che si afferma proprietario pretenda la consegna del bene proprio per il fatto di esserne proprietario; la seconda presuppone invece che l’attore agisca in giudizio vantando un diritto alla restituzione nascente da un rapporto contrattuale, o dalla sua risoluzione, dalla sua scadenza, ecc.: in tale azione non occorre la prova del diritto di proprietà, basta quella dell’obbligo di restituzione.
B) L’azione di mero accertamento della proprietà è riconosciuta dalla giurisprudenza a chi ha interesse ad un pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà su un determinato bene: l’azione è rivolta non già a recuperare la cosa, ma semplicemente a rimuovere la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà di essa.
C) L’azione negatoria è concessa al proprietario di un bene al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene stesso, oltre che la condanna alla cessazione delle conseguenti molestie e turbative ed al risarcimento del danno. Per quel che riguarda la prova (poiché l’azione negatoria è diretta al riconoscimento della libertà del bene da diritti di terzi) basta che l’attore dimostri un valido titolo d’acquisto. Sarà il convenuto a dover dimostrare l’esistenza del diritto che vanta: incombe pertanto a chi sostiene l’esistenza di limitazioni l’onere di fornire la dimostrazione.
Anche l’azione negatoria è imprescrittibile, ma dovrà essere rigettata qualora il convenuto dovesse dimostrare di aver acquistato il diritto vantato per usucapione.
D) L’azione di regolamento di confini presuppone l’incertezza del confine tra due fondi: si ha dunque un “conflitto tra fondi” e non un “conflitto di titoli”. L’azione è volta ad accertare giudizialmente il confine tra due fondi contigui ed, eventualmente, ad ottenere la condanna alla restituzione della striscia di terra che dovesse risultare posseduta da chi non ne è proprietario. Anche l’azione di regolamento di confini è imprescrittibile.
E) L’azione per apposizione di termini presuppone la certezza del confine e serve a far apporre o a ristabilire i segni lapidei, simboli del confine tra due fondi, che manchino o siano divenuti irriconoscibili.
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