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Aprile 2020

Sottoscrizione elettronica di tutti i documenti: pubblicate in G.U. le Linee Guida per la firma online

Il 4 aprile 2020 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 90 le “Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti informatici ai sensi dell’art. 20 del CAD”, già diramate il 23 marzo 2020 sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dunque con l’entrata in vigore delle linee guida è ora possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell’articolo 2702 del codice civile.

Ricordiamo che SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione che già da tempo consente ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti tramite un’identità digitale unica. L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.

Lo strumento Spid va dunque ad aggiungersi alla firma elettronica qualificata favorendo il processo di dematerializzazione dei documenti. Le Linee Guida sono state emanate da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) in conformità all’art. 20 del Cad (codice amministrativo digitale) che relativamente alla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici così dispone al comma 1 bis :

“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.

Obiettivo delle Linee Guida è quello di favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti, mettendo a disposizione dei cittadini anche un altro strumento digitale per sottoscrivere documenti con validità giuridica, oltre alla già esistente firma elettronica qualificata. Le nuove regole disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi online possono permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro identità digitale. Il sistema può essere utilizzato sia dai fornitori di servizi privati sia dalle Pubbliche Amministrazioni e consente di sostituire la firma autografa nella quasi totalità dei casi.

 

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