Al via le domande di sospensione delle rate del mutuo per l’abitazione principale per chi attraversa un momento di difficoltà dovuto all’emergenza Coronavirus, secondo quanto previsto dall’ultimo decreto “Cura Italia”.
Dopo l’estensione introdotta con il decreto dello scorso 2 marzo, che ha dato la possibilità di congelare le rate del mutuo anche ai lavoratori dipendenti e parasubordinati, Il decreto “Cura Italia” ha esteso questa possibilità, per i prossimi nove mesi, anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Le domande possono essere inoltrate a partire dal 30 marzo 2020: Il MEF ha pubblicato il nuovo modulo per fare domanda, più semplice rispetto al precedente, e compilabile anche online.
Si tratta di un ampliamento strutturale e non temporaneo dei beneficiari di tale agevolazione, anche quando è stata richiesta la cassa integrazione.
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Il modello è reperibile, oltre che sul sito del MEF, anche sui siti di Consap e dell’Abi.
Due le novità introdotte dall’articolo 54 del decreto Cura Italia: il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa è stato esteso anche ai lavoratori autonomi -previa autocertificazione della riduzione del fatturato- e per accedervi è stato eliminato il requisito ISEE.
Il decreto attuativo dell’articolo 54 del Cura Italia è stato firmato dal Ministro MEF Roberto Gualtieri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2020.
Il sito del Ministero ove reperire il modulo è: http://www.mef.gov.it/, ma ci si potrà rivolgere direttamente alla propria banca.Oltre al modulo compilato, bisognerà consegnare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti: sarà la filiale a ritirare la documentazione e a consegnarla direttamente a Consap che farà tutte le verifiche del caso e fornirà una risposta positiva o negativa entro 15 giorni.
La sospensione non può essere richiesta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni consecutivi nel pagamento delle rate oppure nel caso di finanziamenti che hanno già avuto agevolazioni pubbliche, come per i mutui che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa.
Dunque, a seguito dell’emergenza Coronavirus, hanno diritto alla sospensione anche i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.Lo stop potrà essere richiesto anche per chi ha subito una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
La durata della sospensione sarà fino ad un massimo di 18 mesi. Sarà di 6 mesi se lo stop o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata tra i 30 e i 150 giorni lavorativi consecutivi. Sale a 12 se lo stop o la riduzione dell’orario è tra i 151 e i 302 giorni lavorativi consecutivi. Se la sospensione, o la riduzione, superano i 303 giorni consecutivi, la moratoria durerà 18 mesi.
La misura riguarda indistintamente tutti gli intestatari di tutta Italia. Sia il mutuo che il richiedente, però, devono rispettare alcuni criteri precisi:
- il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione;
- la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro devono essere avvenute nei tre anni precedenti alla richiesta;
- il capitale residuo del mutuo non può essere superiore a 250.000 euro;
- il mutuo deve essere stato acceso per l’acquisto dell’abitazione principale e non per un immobile di lusso;
- Normalmente l’Isee del richiedente non può essere superiore ai 30.000 euro, ma per i prossimi nove mesi non è richiesto il rispetto di questo limite;
- Per i prossimi nove mesi questa misura vale anche per autonomi (escluse ditte individuali e imprese) e liberi professionisti che dichiarano con autocertificazione di aver subito dal 21 febbraio in avanti per tre mesi o comunque, se inferiore a un trimestre, fino al momento della presentazione della domanda, una riduzione del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.
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