Torna a tutte le News

Marzo 2019

L’Unione Europea riconosce i matrimoni omosessuali in tutti gli stati: sentenza storica

Con una sentenza storica, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha di fatto riconosciuto i matrimoni tra persone dello stesso sesso ai sensi delle regole sulla libera circolazione delle persone e si applicheranno anche nei Paesi membri dove non esiste il matrimonio omosessuale: “Non è più condivisibile la nozione di “matrimonio” come unione di persone di sesso diverso”, sancisce la Corte, nell’ Unione Europea un coniuge è sempre un coniuge anche se si tratta di una coppia gay.

Questa importante sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 5 giugno 2018 causa C- 673 /2016 sancisce L’importante principio della Libertà di circolazione anche alla famiglia omoaffettiva.

Infatti è stato sancito dalla grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ai fini della Libertà di soggiorno la nozione di coniuge debba intendersi come comprensiva sia dell’unione di persone di sesso diverso sia dell’unione di persone dello stesso sesso: lo sostiene l’avvocato generale della Corte di Giustizia europea Wathelet.

La vicenda ha preso le mosse dal fatto che un cittadino rumeno aveva sposato un cittadino americano a Bruxelles nel 2010 e successivamente volesse fare ritorno, insieme al marito, in Romania.

A seguito di tale richiesta, le autorità rumene sono intervenute informando la coppia che tale diritto era limitato a tre mesi, non essendo il coniuge americano riconosciuto come tale in Romania, poiché lo Stato dell’Est Europa non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso.
Con ricorso presentato dai coniugi è stata messa in luce una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale relativa all’esercizio del diritto di libera circolazione nell’Unione.

 

Le autorità rumene avevano respinto la richiesta di soggiorno, oltre i tre mesi, del signor Robert Clabourn Hamilton, cittadino americano sposato con il cittadino rumeno Relu Adrian Coman, perché per la legislazione nazionale rumena il primo non poteva essere qualificato come «coniuge» di un cittadino Ue. Coman e Hamilton hanno proposto dinanzi ai giudici rumeni un ricorso diretto a far dichiarare l’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, per quanto riguarda l’esercizio del diritto di libera circolazione nell’Unione. La “Curtea Constituionala” (Corte costituzionale rumena) ha dunque chiesto alla Corte di Giustizia dell’Ue se il signor Hamilton, anche se dello stesso sesso, possa farsi rientrare nella nozione di «coniuge» di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione e debba ottenere di conseguenza la concessione di un diritto di soggiorno permanente in Romania. Con la sentenza di oggi, i giudici di Lussemburgo hanno constatato che, «nell’ambito della direttiva relativa all’esercizio della libertà di circolazione, la nozione di “coniuge” (che designa una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale) è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi il coniuge dello stesso sesso».

Il termine coniuge può giuridicamente essere utilizzato anche nei matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, a prescindere dal fatto che uno Stato membro autorizzi il matrimonio omosessuale; è questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Ue con la storica sentenza causa C-673/16.

In ragione di questo, non può essere rifiutata la libertà di soggiorno derivata di un cittadino non facente parte dell’Unione Europea, qualora lo stesso sia coniuge di un cittadino europeo.

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale Wathelet precisa, anzitutto, “che la problematica giuridica al centro della controversia non riguarda la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso (ora possibile in 13 Stati dell’Unione), bensì la libera circolazione dei cittadini dell’Unione. Orbene, anche se gli Stati membri sono liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone del medesimo sesso nel proprio ordinamento giuridico interno, essi devono rispettare gli obblighi loro incombenti relativi alla libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione.

Vige dunque il principio per il quale, nella situazione in cui un cittadino dell’Unione Europea eserciti la sua libertà di circolazione soggiornando in modo effettivo in uno Stato membro diverso da quello di cui la cittadinanza, ed abbia sviluppato e/o consolidato una vita familiare con un cittadino di uno Stato terzo non può essere negata la sua libertà di stabilimento.

In questo caso, il cittadino europeo rumeno si era unito ad un cittadino statunitense tra l’altro con matrimonio legalmente contratto, cui avevano fatto seguito 4 anni di stabile convivenza nello stato ospitante (che nella fattispecie è rappresentato dal Belgio). Le autorità competenti dello stato membro in cui il cittadino comunitario ha la cittadinanza (nella fattispecie la Romania) non possono e non devono rifiutare di concedere il diritto di soggiorno nel territorio al “coniuge omosessuale” per il solo fatto che la Romania non preveda il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

I diritti della famiglia omosessuale

L’avvocato generale rileva altresì che la nozione di “coniuge” è necessariamente connessa alla vita familiare, anche se omoaffettiva, che è tutelata in maniera identica dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Al riguardo, l’avvocato generale ricorda che la Corte Europea dei Diritti ha riconosciuto che, da un lato, le coppie omosessuali possono avere una vita familiare e, dall’altro, che dev’essere loro offerta la possibilità di ottenere un riconoscimento legale e la tutela giuridica della loro coppia. Inoltre, la Corte dei diritti dell’uomo “ha altresì ritenuto che, in materia di ricongiungimento familiare, l’obiettivo consistente nella protezione della famiglia tradizionale non possa giustificare una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale”.

Effetti da attribuire ai matrimoni omosessuali contratti all’estero

Per poter valutare che effetti attribuire ai matrimoni omosessuali contratti all’estero – anche ai fini del corretto svolgimento dell’attività professionale – appare necessario in primo luogo affrontare una breve disamina relativa alle normativa interna di collegamento tra diversi ordinamenti giuridici. Analizzando la materia del diritto internazionale privato, in relazione al tema che qui interessa, viene subito in rilievo l’art. 27 della Legge n. 218/1995, ai sensi del quale «La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio». L’articolo successivo, invece, relativo alla forma, statuisce che «Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento». L’articolo 28 della legge n. 218/1995, pertanto, manifesta il principio del favor validitatis nei confronti dei rapporti di coniugio contratti all’estero, spingendosi fino a consentirne la celebrazione in conformità alla legge dello Stato di comune residenza dei nubendi al momento della celebrazione, criterio che costituisce un unicum nell’intero impianto della legge stessa. Inoltre, il matrimonio può essere celebrato all’estero anche in conformità alla lex loci celebrationis.

Parrebbero dunque discriminati in tal senso solo i cittadini italiani (perché non sono coniugi stranieri).

Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti che sorgono da una discriminazione ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.

La nozione di “coniuge” è neutra , per la Corte, a prescinde dal genere

La Corte precisa che le norme relative al matrimonio sono di competenze degli Stati membri. Gli Stati membri sono quindi liberi di ammettere o meno il matrimonio omosessuale.
La Corte stabilisce, però, che il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di riconoscere il diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-Ue, nel caso di matrimonio contratto con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, in un altro Stato membro, è atto ad ostacolare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Ciò comporterebbe che la libertà di circolazione varierebbe da uno Stato membro all’altro in funzione delle disposizioni di diritto nazionale che disciplinano il matrimonio tra persone dello stesso sesso. La Corte precisa che una misura nazionale volta ad ostacolare la libera circolazione delle persone è giustificata solo se conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

L’importanza dei diritti fondamentali per l’individuazione in concreto del concetto di ordine pubblico internazionale

Premesso quanto sopra, per poter valutare come il notaio debba comportarsi di fronte a fattispecie nelle quali venga in rilievo un matrimonio omosessuale contratto all’estero, appare necessario capire se e in che misura detta unione contrasti con l’ordine pubblico internazionale. Questo – come già affermato – è un concetto aperto, la cui individuazione in concreto è in gran parte rimessa all’opera dell’interprete. Come già accennato, un criterio che appare nitidamente discriminante al riguardo – a quanto emerge dalla citata sentenza della Corte di Cassazione del 26.11.2004, n. 22332 – è quello della salvaguardia di alcuni principi universali, di ordine pubblico «realmente internazionale» in quanto propri della Comunità degli Stati. Tra tali principi, sono sicuramente da annoverare quelli che assicurano la tutela dei diritti inviolabili della persona sanciti a livello universale o regionale da Convenzioni internazionali, tra le quali la Dichiarazione universale del 1948 e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In altri termini, nessun dubbio sussiste sulla considerazione per la quale dovrebbe ritenersi contraria all’ordine pubblico internazionale una disposizione straniera che contrastasse con i diritti fondamentali della persona, primi tra tutti quelli di uguaglianza e di non discriminazione.

Diritto di trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all’estero

La tradizionale tendenza alla “nazionalizzazione” del diritto di famiglia si scontra, però, con il dato di fatto di un netto trend europeo verso il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, il che – in combinato disposto con il processo di integrazione UE e con la tutela multilivello dei diritti fondamentali, che sempre più caratterizzano l’ordinamento giuridico del XXI secolo – rendono necessario un ripensamento della materia. Proprio distogliendo lo sguardo dalla produzione normativa nazionale e ampliando il raggio visuale alla realtà giuridica dei Paesi che ci circondano, appare infatti discutibile oggi continuare ad assumere come intangibile la tradizionale convinzione secondo la quale la legge 218/1995 non consenta il riconoscimento nel mondo giuridico italiano dei matrimoni omosessuali validamente celebrati all’estero.

Conseguentemente, laddove il matrimonio sia stato celebrato all’estero in conformità alla normativa ivi vigente, dovrebbe ammettersi il riconoscimento della sua efficacia in Italia, almeno con riguardo ai cittadini stranieri.

Saranno dunque discriminati i cittadini italiani

In ogni caso, appare inevitabile ormai per il legislatore italiano adeguarsi alle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Consulta, che hanno sancito la necessità di provvedere al riconoscimento giuridico delle unioni tra coppie dello stesso sesso, benché debba ritenersi riservata al Parlamento la scelta di attribuire loro la veste matrimoniale o quella del partenariato registrato. A livello operativo, pertanto, il notaio che si trovasse a prestare il proprio ministero nei confronti di una coppia omosessuale straniera coniugata all’estero, non avrebbe titolo per negare efficacia a tale unione, tanto ai fini successori quanto del regime patrimoniale della famiglia. Altrettanto non potrebbe fare, invece, almeno a fini prudenziali, nei confronti della coppia composta da almeno un cittadino italiano, essendo tale unione – a giudizio della Suprema Corte – ad oggi irrilevante per il nostro ordinamento.

Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti che sorgono da una discriminazione ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.

Leggi la sentenza

Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 80/18

Sentenza nella causa C-673/16  – Relu Adrian Coman e a./Inspectoratul General pentru Imigrări e a. –Lussemburgo, 5 giugno 2018

 

Consulta tutte le sentenze e gli articoli in materia di:

Per assistenza legale e per una consulenza visita la sezione contatti del nostro sito

 

Condividi questo articolo:      

  Altre News

  Torna alla Home

  Contatti

  Consulenza online